Cassazione Penale, Ordinanza n. 38051/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi sulla recidiva e conseguentemente precluso l'esame della prescrizione dedotta in via subordinata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata ritenuta responsabile, nei gradi di merito, del reato di tentato furto aggravato, commesso il 20 febbraio 2017. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; 2) erronea applicazione dell'art. 99 c.p., sostenendo che la Corte di merito avrebbe illegittimamente riconosciuto i presupposti della recidiva specifica. In via subordinata, è stata chiesta la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della sentenza impugnata sul punto della recidiva, valorizzando un precedente specifico anteriore ai fatti e una successiva condanna per fatto della stessa indole, elementi reputati idonei a dimostrare l'attitudine a commettere reati a scopo di lucro e l'accresciuta pericolosità sociale. Ha inoltre escluso che potesse esaminarsi la prescrizione, poiché l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., anche se maturate dopo la sentenza di appello e prima della decisione di cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa del tentato furto contestato.
Richiamato come norma incriminatrice del furto, nella forma tentata e aggravata contestata.
Richiamato quale circostanza aggravante del furto contestato.
Richiamato in relazione alla recidiva specifica, ritenuta correttamente applicata dalla Corte di merito sulla base dei precedenti specifici e della maggiore pericolosità sociale.
La Corte afferma che, in presenza di ricorso inammissibile, non può farsi applicazione della disciplina che consente il rilievo immediato delle cause di non punibilità, inclusa la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Massime di principio
- La motivazione sulla recidiva è adeguata quando il giudice di merito valorizza precedenti specifici anteriori ai fatti e ulteriori condanne per fatti della stessa indole, traendone in modo logico un giudizio di maggiore pericolosità sociale e di attitudine a delinquere per fini analoghi.
- La censura in cassazione sulla recidiva è inammissibile quando si risolve in una critica meramente assertiva o non specificamente confrontata con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione, determinata dalla manifesta infondatezza dei motivi, impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude al giudice di legittimità il rilievo officioso delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
- Il controllo di legittimità sulla recidiva riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, non una rivalutazione nel merito dei precedenti penali o della pericolosità dell'imputato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37987/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38008/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38009/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38010/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38011/2025 del 24/11/2025
- ordinanza_penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38012/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →