Cassazione Penale, Ordinanza n. 27105/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Ha dedotto tre motivi: 1) difetto di motivazione e travisamento della prova in relazione alla conferma della responsabilità, con specifico riferimento alla mancanza dell'elemento soggettivo; 2) omessa applicazione della fattispecie attenuata prevista dall'art. 648, comma 4, c.p.; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano meramente reiterativi delle doglianze già esaminate e respinte in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione del diniego delle attenuanti generiche era immune da illogicità evidenti.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice del delitto di ricettazione; la Corte d'appello aveva ritenuto integrato l'elemento soggettivo sulla base del possesso delle chiavi del capannone e dell'assenza di una giustificazione alternativa credibile.
La fattispecie attenuata non è stata riconosciuta perché i beni ricettati avevano un rilevante valore economico e l'imputato non era incensurato.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in quanto meramente ripropositivi delle censure già formulate in appello e privi di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
È implicito il riferimento alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo concreto e critico con la motivazione della decisione impugnata.
- Ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto da elementi fattuali sintomatici della disponibilità del luogo in cui i beni sono rinvenuti e dall'assenza di una plausibile giustificazione alternativa fornita dall'imputato.
- La mancata concessione della fattispecie attenuata della ricettazione può essere sorretta da parametri come il rilevante valore economico dei beni e la mancanza di incensuratezza dell'imputato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario prendere in esame analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
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