Cassazione Civile, Sentenza n. 16909/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato in primo grado le decisioni del Tribunale di Lecco. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) censura del Punto 6 della delibera assembleare (manutenzione straordinaria del tetto) per violazione del diritto all'informazione preventiva e per presunte incongruenze sulla data e disponibilità della perizia dell'Arch. Dell'Oro; 2) censura del Punto 1 (approvazione del consuntivo spese riscaldamento) per illegittimità dei criteri di riparto e dei millesimi adottati, nonché per mancata acquisizione della relazione termotecnica e mancato adeguamento degli impianti (termoregolazione e contabilizzazione); 3) censura della conferma della condanna al risarcimento del danno e dell'ordine di cancellazione ex art. 89 c.p.c. per frasi ritenute offensive nella comparsa conclusionale, sostenendo che si trattava di critica legittima nell'esercizio del diritto di difesa; 4) censura della statuizione sulle spese di lite (omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta dell'appellante relativa alla compensazione parziale delle spese disposta dal Tribunale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi: 1) ha ritenuto che non vi fosse violazione del dovere informativo dell'amministratore poiché la perizia non esisteva materialmente prima del mattino dell'assemblea (consegna e secondo sopralluogo in data 18/12/2014) e il documento fu letto in assemblea; il ricorrente aveva inoltre scelto di non partecipare e non aveva indicato quali osservazioni avrebbe formulato; 2) ha dichiarato il motivo relativo ai millesimi inammissibile per difetto di interesse, rilevando che la delibera relativa al riscaldamento era già stata annullata dai giudici di merito per omessa acquisizione della relazione termotecnica e pertanto la questione dovrà essere nuovamente decisa dall'assemblea dopo acquisizione della relazione; 3) ha confermato la legittimità della valutazione di merito che aveva ritenuto alcune espressioni non indispensabili e offensive e quindi meritevoli di rimozione e risarcimento ai sensi dell'art. 89 c.p.c. Invece il quarto motivo è stato accolto: la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla censura dell'appellante relativa alla compensazione parziale delle spese disposta dal Tribunale; si è configurata un'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., pertanto la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale motivo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Disciplina le facoltà del giudice di rimuovere o ordinare la cancellazione di parti delle difese ritenute offensive o estranee all'oggetto del giudizio; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito sul carattere sconveniente/offensivo delle espressioni sia insindacabile in sede di legittimità salvo vizi di motivazione.
Stabilisce l'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le istanze delle parti; la Corte ha accolto il ricorso per omessa pronuncia su una specifica censura riguardante le spese, qualificandola come vizio rilevante ai fini della cassazione.
Riferito nella vicenda relativa agli addebiti di spese (causa Elettra System): norma sul riparto delle spese per la conservazione delle parti comuni e le decisioni assembleari; impiegata come parametro per valutare la legittimità dell'addebito.
Regola l'onere della prova; la Corte ha valorizzato la documentazione e le date apposte sulla perizia per verificare l'effettiva esistenza del documento prima dell'assemblea, esitando che il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza pregressa della perizia.
Norme sulle spese del processo: la Corte ha richiamato i criteri generali, ritenendo invece necessario che la Corte d'appello si pronunci correttamente sulla compensazione o liquidazione delle spese di lite contestate.
Fondamento della domanda di risarcimento del danno; già valutato in merito dai giudici di merito in relazione alle espressioni ritenute offensive e alla relativa condanna.
Richieste di acquisizione di apposite relazioni termotecniche e perizie tecniche sono necessarie per la valida determinazione dei criteri di riparto delle spese di riscaldamento; l'assenza della relazione ha portato all'annullamento della delibera sul consuntivo riscaldamento.
Richiamato per la produzione documentale e per la valutazione delle memorie; la Corte prende atto delle deduzioni del ricorrente in sede di istruttoria e della documentazione prodotta.
art. 1137, 1130, 1105, 1123, 1138 c.c.; artt. 1362 ss. c.c.
Richiamate nei motivi di ricorso come norme di riferimento sul funzionamento dell'assemblea condominiale, competenze dell'amministratore, e criteri di riparto/millesimi; la Corte ha però ritenuto che le doglianze concrete non superassero la valutazione di merito già effettuata dai giudici di merito.
CEDU artt. 6 e 13; Cost. artt. 10, 11, 24, 111, 117
Richiamate a sostegno delle censure relative al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha tuttavia ritenuto che non sussistessero violazioni tali da giustificare annullamento delle decisioni impugnate sul merito.
Massime di principio
- Il condomino ha diritto ad ottenere dall'amministratore la visione dei documenti relativi alle deliberazioni, ma l'amministratore non può consegnare documenti non ancora esistenti: la prova documentale (date, sopralluoghi) è decisiva per valutare la tempestività dell'informazione.
- La mancata partecipazione all'assemblea e la mancata specificazione, in sede giudiziaria, delle osservazioni che si sarebbero formulate impedisce al giudice di ritenere violato il diritto all'informazione preventiva quando il documento è stato effettivamente reso disponibile o illustrato in assemblea.
- Per la validità delle delibere che incidono sui criteri di riparto per il riscaldamento è spesso necessaria una relazione termotecnica: l'assenza di tale relatività può determinare l'annullamento della delibera e imporre la riproposizione della questione in assemblea con adeguata istruttoria tecnica.
- Le valutazioni discrezionali del giudice di merito circa l'offensività o la sconvenienza di espressioni nelle difese (art. 89 c.p.c.) non sono facilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; tuttavia, vizi processuali formali (es. omessa pronuncia) sono rimediabili con la cassazione e rinvio.
- Il giudice non può sostituirsi alla volontà assembleare nella scelta dei criteri di riparto se non vi è palese illegittimità o mancanza di base tecnica; in assenza di prova di tale illegittimità, la Corte tende a non riformare le scelte dell'assemblea.
- L'omessa pronuncia su una questione proposta in appello integra un vizio rilevante (art. 112 c.p.c.) che giustifica la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- Chi impugna deve indicare con precisione le censure e dimostrare l'utilità pratica e l'interesse al provvedimento che chiede: la carenza di interesse o la genericità della doglianza può portare all'inammissibilità del motivo.
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