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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16913/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla riduzione di una donazione paterna e alla successiva divisione e trasferimento di immobili. Con sentenza definitiva n.2568/2009 parte dei terreni erano stati assegnati a Francesco e Rosanna Spizzirri e ad Angela Spizzirri; Robertino Imbrogno (coniuge di Angela) ha proposto opposizione di terzo ex art.404 c.p.c. sostenendo di aver acquistato 1/4 della particella 380 anteriormente alla decisione; nel frattempo Angela e Imbrogno avevano permutato i terreni con Aurora S.r.l. e quest'ultima aveva poi alienato i beni a terzi (Oriolo/Spizzirri). Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e disposto nuova divisione, reintegrando la legittima per equivalente; la Corte d'appello ha parzialmente riformato, ritenendo che si dovesse limitarsi a rideterminare le quote sulla sola particella 380 e dichiarando l'inefficacia di trasferimenti successivi. I ricorrenti in Cassazione hanno censurato la pronuncia d'appello (violazione norme processuali e sostanziali sulla reintegrazione della legittima, effetti dell'opposizione di terzo e tutela dei terzi acquirenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso incidentale di Angela Spizzirri (relativi all'errata limitazione operata dalla Corte d'appello) e ha cassato la sentenza impugnata nei profili esaminati, disponendo il rinvio della causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per riesame, anche sulla quantificazione e modalità di reintegra della quota di legittima e per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Sono stati assorbiti gli altri motivi e ricorsi incidentali. In sintesi: la Cassazione ha ritenuto che, accolta l'opposizione di terzo, il giudice di merito doveva procedere alla nuova valutazione (fase rescissoria) dell'intera domanda originaria e non limitarsi alla sola rettifica della percentuale sulla particella 380; conseguente rinvio per nuova decisione.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    L'opposizione di terzo che afferma un diritto incompatibile con la sentenza deve essere esaminata in una fase rescindente e, se accolta, comporta la necessità di decidere nuovamente sulla domanda originaria nel contraddittorio, con possibile nuova composizione dei diritti tra le parti originarie

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato quanto al rapporto tra efficacia della sentenza e diritti dei terzi aventi causa: la Cassazione ribadisce i limiti dell'irretroattività per i terzi e che la soluzione del conflitto con i legittimari può richiedere l'intervento sulla trascrizione della domanda di riduzione

  • art. 563 c.c.

    Norma del codice civile pertinente alle azioni in materia successoria e di reintegrazione della legittima, evocata nel contesto della determinazione della quota di riserva e della sua reintegrazione

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla correttezza del procedimento di impugnazione e alla necessità che il giudice d'appello e la Corte di cassazione valutino l'effetto dell'accoglimento dell'opposizione di terzo sull'assetto sostanziale della decisione impugnata

  • art. 91 c.p.c.

    Norma invocata in ordine alla determinazione delle spese processuali; la Cassazione ha lasciato la pronuncia sulle spese alla Corte d'appello in sede di rinvio

  • art. 2652 n. 8 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui la trascrizione della domanda di riduzione, se effettuata nei termini, prevale sulle trascrizioni anteriori; in mancanza la prelazione del terzo avente causa trascritto anteriormente può trovare tutela

  • art. 2901 c.c.

    Norma relativa alla revocatoria per fraus od (menzionata come riferimento ai rimedi esperibili contro atti simulati o fraudolenti che incidono sulla reintegrazione dei legittimari)

  • D.P.R. 115/2002

    Richiamato nelle censure concernenti la regolazione delle spese di lite; la Corte ha rinviato la decisione sui costi alla Corte territoriale

  • L. 247/2012 (art.13, comma 6)

    Invocata in relazione ai parametri di liquidazione delle spese e al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto la questione assorbita o da decidere in sede di rinvio

  • Giurisprudenza: Cass. SS.UU. 1238/2015, Cass. 6261/2009, Cass. 833/1993

    La Corte si è rifatta al consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo il quale l'opposizione di terzo, se accolta, comporta la decisione anche sulla domanda originaria (fase rescissoria) e può incidere sull'assetto tra le parti originarie

Massime di principio

  • L'opposizione di terzo ex art.404 c.p.c., se accolta perché riconosce un diritto incompatibile, non si limita a incidere passivamente sul titolo opposto ma impone al giudice una nuova valutazione della domanda originaria (fase rescissoria) che può ricalibrare la divisione e la reintegrazione della legittima
  • La semplice dichiarazione di proprietà del terzo opponente comporta la necessità di verificare se la precedente decisione che aveva ridotto la donazione e assegnato cespiti ai legittimari resti efficace nella sua interezza oppure debba essere riformulata nella misura della perdita patrimoniale subita dai legittimari
  • La tutela dei terzi acquirenti in buona fede trova limiti nella disciplina delle trascrizioni: la trascrizione della domanda di riduzione, se tempestiva, può prevalere su trascrizioni anteriori; in mancanza tale prelazione può favorire l'acquirente trascritto anteriormente
  • Quando l'accoglimento dell'opposizione di terzo incide sulle quote di legittima, il giudice deve considerare sia la reintegrazione in natura sia l'eventuale reintegrazione per equivalente (conguagli) alla luce del valore complessivo dell'asse ereditario rimasto
  • Le questioni di liquidazione delle spese e del patrocinio a spese dello Stato devono essere valutate in relazione al valore delle pretese effettivamente rimesse in decisione e possono essere rimandate al giudice di rinvio quando la Cassazione cassi la sentenza sul merito

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