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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16910/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di undici verbali per accesso non autorizzato nella ZTL di Roma commessi nel giugno 2018 con un veicolo a trazione interamente elettrica. La ricorrente sosteneva di avere diritto al libero accesso e sosta gratuita secondo la normativa comunale senza necessità di preventiva autorizzazione o comunicazione della targa; in subordine deduceva buona fede ed errore scusabile per aver fatto affidamento sulle informazioni reperite sul sito di Roma Mobilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, alla data delle violazioni (giugno 2018), la norma statale che garantisce il libero accesso alle ZTL per veicoli elettrici (art. 7 co. 9-bis CDS) non era ancora operativa (decorrenza 1/1/2019) e che l'accesso era regolato dalla normativa comunale. La giurisprudenza applicata ha ritenuto che la previsione comunale che autorizzava la circolazione degli elettrici senza contrassegno richiedeva comunque la comunicazione preventiva della targa come modalità semplificata di autorizzazione; in mancanza della comunicazione la circolazione era sanzionabile. Anche la doglianza sulla buona fede/errore scusabile è stata respinta: l'errore non è stato ritenuto inevitabile e la ricorrente non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per informarsi. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 750,00 oltre € 200,00 per esborsi, generali pari al 15% sui compensi e accessori di legge, e all'eventuale ulteriore somma prevista dall'art. 13 co.1-quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)

    La Corte ha rilevato che, alla data delle violazioni (giugno 2018), l'art. 7 co.9-bis (che poi ha previsto il libero accesso per veicoli elettrici/ibridi) non era ancora operativo; l'art.7 co.9 attribuisce al Comune la potestà regolamentare sulle ZTL e consente di subordinare l'accesso a condizioni, pertanto il Comune poteva richiedere la comunicazione preventiva della targa come forma di autorizzazione

  • art. 1 co. 103 legge 145/2018

    introduzione dell'art. 7 co.9-bis con decorrenza 1/1/2019

    Inserimento della normativa nazionale che ha previsto il libero accesso dagli 1/1/2019; non applicabile retroattivamente agli illeciti anteriori

  • art. 3 legge n. 689/1981

    La causa di esclusione della responsabilità per errore (buona fede) opera solo se l'errore è inevitabile e dipende da un elemento esterno idoneo a ingenerare la convinzione di liceità; l'autore deve provare di aver fatto tutto il possibile per conformarsi

  • art. 115 cod. proc. civ. e art. 116 cod. proc. civ.

    La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito ai sensi dell'art.116 c.p.c.; le critiche alla valutazione probatoria (art.115) sono inammissibili in Cassazione se attengono alla discrezionalità del giudice di merito

  • art. 2697 cod. civ.

    Onere della parte di provare i fatti che deduce; richiamato nel contesto dell'onere probatorio relativo all'accesso alle informazioni

  • Delibere comunali di Roma (es. G.C. n. 245/2004, n. 77/2010, n. 58/2011) e Determinazione dirigenziale n. 361/2015

    La delibera comunale che autorizzava la circolazione degli elettrici senza contrassegno era intesa a semplificare l'autorizzazione rendendo sufficiente la comunicazione della targa; la successiva determinazione organizzativa (n.361/2015) ha disciplinato la procedura di comunicazione: la comunicazione preventiva della targa è requisito necessario per considerare il veicolo autorizzato

  • d.p.r. 115/2002

    art. 13 co. 1-quater e art. 1-bis (richiami relativi ai contributi)

    Previsione di un'ulteriore somma dovuta dalla parte ricorrente per il contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Per violazioni commesse prima del 1/1/2019 non si applica l'art.7 co.9-bis introdotto dalla legge 145/2018; va valutata la disciplina comunale vigente al tempo
  • Una previsione comunale che autorizza l'accesso dei veicoli elettrici senza contrassegno può comunque richiedere la comunicazione preventiva della targa: tale comunicazione costituisce modalità semplificata di autorizzazione e la mancata comunicazione rende l'accesso sanzionabile
  • Gli atti amministrativi di rango inferiore (es. determinazioni dirigenziali) che regolano la procedura di attuazione possono avere efficacia costitutiva della facoltà di accesso se la delibera ha rimesso all'amministrazione la condizione della comunicazione come requisito
  • La difesa basata sulla buona fede o sull'errore scusabile richiede che l'errore sia inevitabile e che il ricorrente dimostri di aver fatto tutto il possibile per informarsi; la semplice reperibilità di una pagina web non esenta dall'obbligo di verifica delle norme pubblicate e di utilizzare le fonti istituzionali disponibili
  • La valutazione delle prove e la scelta tra risultanze probatorie rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo vizio di diritto

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