Cassazione Civile, Sentenza n. 16876/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia circa la prescrizione delle pretese creditorie per fatture idriche relative a consumi 2015-2017. L'ente fornitore impugnava la decisione del Tribunale di Trapani che aveva confermato il Giudice di Pace ritenendo maturata la prescrizione biennale prevista dall'art. 1, commi 4 e 10, legge n. 205/2017 applicabile anche a fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, benché riferite a consumi anteriori. In sede di cassazione l'ente deduceva (i) errata applicazione della norma nel ritenere già decorso il termine biennale a partire dalla scadenza indicata in fattura senza considerare i criteri di decorrenza e il riferimento ai consumi; (ii) la norma sarebbe applicabile solo ai consumi successivi al 1° gennaio 2020; (iii) mancata motivazione del Tribunale circa l'irrilevanza della prescrizione per voci come canone di depurazione e fognatura. La questione principale è stata individuare il dies a quo della prescrizione biennale e se la novella possa retroagire spogliando i creditori dell'affidamento sulla disciplina anteriore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (assorbendo il secondo) e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo. Ha affermato che l'art. 1, comma 10, legge n. 205/2017 si applica alle fatture la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 e che il dies a quo per la decorrenza della prescrizione biennale è la data di scadenza del pagamento indicata nella fattura oppure, in caso di ritardata emissione, il momento in cui il fornitore era tenuto ad emettere il documento di fatturazione secondo la regolazione (es. delibere ARERA). Ha precisato però, richiamando l'art. 252 disp. att. cod. civ., che la riduzione del termine non può avere effetto retroattivo tale da estendere la durata utile del precedente termine (quinquennale) oltre i limiti consentiti: il nuovo termine si applica ai diritti sorti anteriormente purché, secondo la legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore. Applicando i principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che la domanda della ricorrente era stata notificata nel novembre 2020, pertanto la prescrizione non era decorsa e la decisione del Tribunale è stata cassata. La causa è rinviata al Tribunale di Trapani in diversa composizione per nuovo esame applicando i principi indicati e per decidere sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
legge n. 205 del 2017, art. 1, commi 4 e 10
La disposizione riduce il termine di prescrizione a due anni per specifiche fatture; va applicata alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva al 1° gennaio 2020 (per il settore idrico) e il dies a quo è la data di scadenza indicata in fattura o, in caso di ritardo, il momento in cui il fornitore doveva emettere la fattura
art. 2935 c.c.
Principio secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il credito è esigibile; la Corte lo utilizza per collegare l'esigibilità alla scadenza della fattura/obbligo di fatturazione
art. 2948, n. 4 c.c.
Testo della previgente disciplina che qualificava i crediti di somministrazione come soggetti a prescrizione quinquennale; la novella non può ingenerare un effetto retroattivo lesivo dell'affidamento salvo i limiti stabiliti dall'art. 252 disp. att.
art. 252 disposizioni di attuazione cod. civ.
art. 252 disp. att. cod. civ.
Regola di raccordo che stabilisce come applicare un termine di prescrizione più breve ai diritti sorti anteriormente: il nuovo termine si applica dall'entrata in vigore della legge nuova, purché, secondo la legge precedente, non residui a decorrere un termine minore; usata per evitare effetti retroattivi che allungherebbero indebitamente la tutela del creditore
delibere ARERA (n. 97/2018, n. 547/2019, n. 610/2021)
delibere n. 97/2018, n. 547/2019, n. 610/2021
Attuano e disciplinano i termini di fatturazione nel settore idrico; la delibera n. 547/2019 individua un termine (45 giorni dalla chiusura del periodo) entro il quale emettere la fattura, rilevante per determinare il dies a quo quando la fattura è stata emessa tardivamente
art. 11 Preleggi
Principio generale di non retroattività della legge che influenza l'interpretazione della novella prescrizionale e tutela l'affidamento degli operatori sulle norme precedenti
art. 132, n. 4 c.p.c.
Norma processuale citata dal ricorrente nel terzo motivo per censurare carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per novità della questione e carenza di allegazioni probatorie
art. 74-bis legge n. 633/1972
Richiamata nel secondo motivo di ricorso; citazione formale nella contestazione della correttezza delle regole applicative, non decisiva per il principio formatosi
Massime di principio
- La prescrizione biennale prevista dalla legge n. 205/2017, per il settore idrico, si applica alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva al 1° gennaio 2020, anche se i consumi fatturati sono anteriori a tale data.
- Il dies a quo della prescrizione è la data di scadenza del pagamento indicata nella fattura o, se la fattura è stata emessa in ritardo, il momento in cui il fornitore era tenuto ad emettere la fattura secondo la regolazione (es. termini ARERA).
- La riduzione del termine prescrizionale non può produrre effetti retroattivi tali da estendere il termine utile del credito oltre i limiti della normativa previgente: va applicato il principio dell'art. 252 disp. att. cod. civ. per evitare indebite alterazioni dell'affidamento.
- Le disposizioni regolatorie (delibere ARERA) possono essere rilevanti per determinare il momento in cui doveva essere emessa la fattura e quindi il dies a quo della prescrizione, ma la loro efficacia non comporta automaticamente una retroattiva estensione della nuova prescrizione prima della data di efficacia prevista dal legislatore.
- Questioni nuove o non adeguatamente dedotte e provate in grado di merito (es. inclusione di singole voci come depurazione) rischiano di essere dichiarate inammissibili in sede di cassazione per novità o insufficiente istruttoria.
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