Cassazione Civile, Ordinanza n. 22783/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il professionista aveva chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento per il compenso, comprensivo di IVA e CPA, relativo all'attività svolta per la redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo della società poi fallita, invocando la prededuzione e il privilegio professionale. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione, e il tribunale aveva confermato il rigetto in sede di opposizione, ritenendo che il compenso non spettasse per grave negligenza nell'esecuzione dell'incarico: il professionista non avrebbe controllato adeguatamente la relazione dell'attestatore, risultata lacunosa e incompleta, né avrebbe evitato il deposito di modifiche sostanziali del piano senza nuova attestazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 96 l.fall. per asserita motivazione carente del rigetto in sede di verifica; 2) violazione degli artt. 2233 e 2236 c.c. e dell'art. 161 l.fall., sostenendo che la responsabilità per i profili critici della domanda spettasse all'attestatore e che il tribunale avesse impropriamente trasformato l'obbligazione professionale in obbligazione di risultato; 3) violazione degli artt. 2233 c.c. e 111 e 161 l.fall. per il mancato riconoscimento della prededuzione; 4) violazione degli artt. 36 Cost., 2233 c.c. e 111 e 161 l.fall., oltre a vizi motivazionali, per il mancato riconoscimento del compenso per le attività tecniche e difensive comunque svolte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il ricorso ex art. 99, ultimo comma, l.fall. investe solo il decreto del tribunale e non anche quello del giudice delegato, ormai sostituito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, affermando che il tribunale aveva correttamente applicato i principi sulla responsabilità contrattuale del professionista: il curatore, nel sollevare l'eccezione di inadempimento, deve allegare il titolo e contestare la non corretta esecuzione, mentre il professionista deve provare la corretta esecuzione della prestazione o la dipendenza dell'esito negativo da fattori esterni imprevedibili. La Corte ha condiviso la valutazione di grave negligenza nell'attività svolta, poiché la domanda di concordato era stata predisposta con dati inattendibili e con una relazione attestativa lacunosa, rendendo la proposta inidonea a soddisfare i requisiti legali, e ha rilevato come ancora più grave fosse il deposito di una modifica del piano senza attestazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il rigetto del credito in radice rendeva irrilevante la questione della prededuzione. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coerente con la ratio decidendi e diretto a sollecitare un riesame di merito: il tribunale non aveva negato l'esistenza dell'incarico né l'attività svolta, ma aveva escluso il diritto al compenso per totale inadempimento derivante da difetto di diligenza e perizia. Sono state poste le spese a carico del ricorrente e disposta la condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non utile a censurare la motivazione del decreto del giudice delegato, poiché il ricorso per cassazione investe solo il decreto del tribunale
art. 99, ultimo comma, l.fall.
art. 99, ult.comma, l.fall.
il ricorso per cassazione contro l'opposizione allo stato passivo investe solo il decreto del tribunale, mentre il decreto del giudice delegato è sostituito dalla decisione collegiale
art. 1176, comma 2°, c.c.
la prestazione del professionista deve essere eseguita con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto
richiamato per giustificare l'eccezione di inadempimento e l'esclusione del diritto al compenso in presenza di grave difformità della prestazione dal modello dovuto
norma richiamata dal ricorrente in tema di compenso professionale, ma non ritenuta idonea a superare l'accertato inadempimento
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo, perché la Corte ha valorizzato la negligenza nell'adempimento dell'incarico
art. 161 Legge Fallimentare
utilizzato per individuare i requisiti della domanda di concordato e della relazione attestativa, che devono essere rispettati dal professionista che assiste il debitore
art. 163 3° comma l.fall.
la domanda di concordato deve essere accompagnata da relazione attestativa completa e non lacunosa, idonea a verificare veridicità dei dati e fattibilità del piano
art. 160, 4° comma, l.fall.
richiamato per il requisito del pagamento minimo del 20% dei creditori chirografari, requisito che la proposta era stata ritenuta incapace di assicurare
richiamato dal ricorrente in relazione alla prededuzione del credito professionale
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto al compenso per le prestazioni svolte
indicato dal ricorrente quale titolo di privilegio del credito professionale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il ricorso per cassazione investe solo il decreto del tribunale e non il provvedimento del giudice delegato, che resta sostituito dalla decisione collegiale.
- Quando il curatore eccepisce l'inadempimento della prestazione professionale, deve allegare il titolo e contestare la non corretta esecuzione; incombe invece sul professionista provare di avere adempiuto con la diligenza qualificata richiesta dall'incarico o che l'esito negativo dipenda da fattori esterni imprevedibili.
- L'avvocato o il professionista incaricato di predisporre una domanda di concordato preventivo deve verificare che proposta, piano e documentazione rispettino i requisiti legali inderogabili, compresa l'attestazione completa e non lacunosa della veridicità dei dati e della fattibilità del piano.
- Se la prestazione professionale è resa inutilizzabile perché strutturalmente inidonea a perseguire l'interesse del cliente, e ciò deriva da grave negligenza nell'esecuzione dell'incarico, il professionista può perdere integralmente il diritto al compenso.
- La questione della prededuzione diventa irrilevante quando il credito professionale sia escluso in radice per inadempimento totale della prestazione, poiché manca un credito da collocare nel passivo.
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