Cassazione Civile, Ordinanza n. 31515/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una docente che aveva prestato servizio presso istituti scolastici pubblici della regione con una serie di contratti a tempo determinato e che aveva chiesto la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive derivanti dall’applicazione della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva in base all’anzianità complessivamente maturata. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo applicabile al personale scolastico regionale la disciplina del personale scolastico statale e il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato. La regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 485 e 526 d.lgs. 297/1994 e della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la non comparabilità della posizione dei supplenti rispetto ai docenti di ruolo, valorizzando l’assenza del titolo di abilitazione come elemento non idoneo a giustificare la disparità di trattamento; con il secondo ha reiterato la medesima censura con riguardo ai periodi di servizio svolti su supplenze brevi, spezzoni orari e su diversi posti o classi di concorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando un precedente conforme e ribadendo che, nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro impone di riconoscere al personale assunto a tempo determinato l’anzianità di servizio maturata ai fini della progressione stipendiale prevista per il personale a tempo indeterminato. Ha inoltre precisato che il titolo di abilitazione non costituisce, per il computo dell’anzianità a fini retributivi, una ragione oggettiva idonea a giustificare una differenza di trattamento, poiché ciò che conta è la sostanziale identità delle mansioni svolte. La Corte ha confermato che la temporaneità del rapporto non esclude la comparabilità tra docenti supplenti e docenti di ruolo ai fini retributivi. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva e ribadisce la rilevanza dell’anzianità maturata dal personale a termine nel settore scolastico ai fini retributivi.
art. 526 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato dalla ricorrente come parametro normativo della censura, ma non ritenuto idoneo a escludere il principio di parità di trattamento affermato dalla Corte.
clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
ha diretta applicazione e impone nel settore scolastico di riconoscere l’anzianità di servizio maturata dal personale a termine ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per il personale a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive non ravvisate nel caso di specie.
consente il richiamo del precedente di legittimità conforme senza riprodurne integralmente la motivazione.
richiamato come fonte dell’applicabilità al personale scolastico regionale della disciplina legale e contrattuale del personale scolastico statale.
l. regionale n. 23 del 1977
richiamata unitamente al d.P.R. n. 861 del 1975 per affermare l’assoggettamento del personale scolastico regionale alla disciplina del comparto statale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, ai fini della progressione stipendiale, l’anzianità di servizio maturata dal personale assunto a tempo determinato deve essere computata in modo non discriminatorio rispetto a quella del personale di ruolo, quando le mansioni svolte siano sostanzialmente identiche.
- La sola natura temporanea del rapporto di lavoro non costituisce, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento retributivo deteriore rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.
- L’assenza del titolo di abilitazione non è sufficiente, per il computo dell’anzianità di servizio a fini retributivi, a escludere la comparabilità tra prestazioni rese da docenti supplenti e docenti di ruolo, se le attività svolte risultano omogenee.
- La questione del riconoscimento dell’anzianità a fini retributivi è distinta da quella della ricostruzione di carriera successiva all’immissione in ruolo; le due operazioni non sono automaticamente sovrapponibili.
- Quando la Corte di cassazione richiama un precedente conforme e ne condivide la motivazione, può decidere con motivazione sintetica per relationem, purché la soluzione sia coerente con il diritto UE e con la giurisprudenza di legittimità.
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