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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27551/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che lo aveva giudicato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in qualità di amministratore della s.r.l. Olitecnica (fallita il 17/12/2009). Nell'atto di appello si lamentava genericamente l'assenza di motivazione a fondamento della condanna e l'applicazione di una pena definita "eccessivamente onerosa" (pur essendo fissata ai minimi edittali). Nella memoria depositata solo con il ricorso in Cassazione il difensore aveva invece articolato argomenti concreti relativi alla presunta mancanza di prova della consegna delle scritture contabili da parte del precedente amministratore e al ruolo del Cattaneo quale presunto prestanome, ma tali osservazioni non erano state formulate nell'atto di appello originario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità delle censure sollevate in sede d'appello: l'impugnazione era generica e non contestava in modo concreto il percorso argomentativo del Tribunale (le osservazioni sulla mancata prova della consegna delle scritture e sul ruolo di prestanome non erano state portate in appello). Anche il motivo relativo alla pena è stato ritenuto generico e infondato, dal momento che la pena era stata fissata al minimo edittale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, per essere stato ritenuto in colpa.

Massime di principio

  • Un atto di appello deve contenere censure specifiche e argomentate: le doglianze generiche sul "vizio di motivazione" sono spesso inammissibili se non indicano quali passaggi del giudizio di merito si ritengono errati e perché.
  • Questioni di fatto o di prova (es. mancanza della prova della consegna della contabilità, ruolo di "prestanome") devono essere sollevate e sviluppate già nell'atto di appello; introdurle solo successivamente in Cassazione rende il motivo inammissibile per difetto di specificità.
  • La censura sulla misura della pena richiede una motivazione concreta: lamentare la "eccessiva onerosità" è inefficace se la pena è stata comminata ai minimi edittali e non si indica alcun errore di diritto o di calcolo.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, se il comportamento è ritenuto colposo, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
  • Per redigere un appello efficace è opportuno: a) citare le parti specifiche della motivazione che si intende criticare, b) esporre argomentazioni concrete e, se possibile, elementi probatori che contraddicono le conclusioni del giudice di merito, c) indicare eventuali errori di diritto o di valutazione logico-giuridica.
  • L'uso di memorie integrative non sostituisce la necessità di una adeguata specificità nell'atto di impugnazione originario; le nuove linee difensive presentate tardivamente rischiano di non essere prese in considerazione.

Testo integrale

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