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Sentenza

Sentenza n. 1523/2026 - Torino, Sezione 3

PER L’OTTEMPERANZA della sentenza n. 2905/2024, emessa il 7.11.2024 dal Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202600391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza n. 2905/2024 del Tribunale di Torino, giudice del lavoro, quanto al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 2905/2024 del Tribunale di Torino, emessa in funzione di giudice del lavoro. Prima dell'udienza camerale, ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento delle somme risultanti dal giudicato. Dal testo non emergono ulteriori motivi di censura, né contestazioni specifiche sull'attività dell'amministrazione successiva al giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa del ricorrente era stata interamente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente, liquidandole in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    solo se dovuto nel presente giudizio

    Richiamato ai fini della disciplina dell'onere relativo al contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa risultante dal giudicato prima della decisione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, anziché adottare ulteriori misure esecutive.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione virtualmente soccombente, ossia della parte la cui condotta ha reso necessario il giudizio.
  • La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza può comprendere compensi, accessori fiscali e previdenziali, spese generali e contributo unificato quando dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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