Sentenza del 13/11/2023 n. 460 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
P.T.T. - Ricorso- Notifica della fotografia di atto cartaceo - Scopo raggiunto - Validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2014: i ricorrenti contestavano la legittimità dell'accertamento induttivo basato sugli studi di settore (tra cui la percentuale di ricarico applicata) e censuravano la ricostruzione dei ricavi e l'accertamento delle presunte violazioni contabili (mancata o carente redazione dell'inventario, registrazioni errate, uso del conto cassa, incongruenze nelle scorte). L'Ufficio aveva eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 16‑bis D.Lgs. 546/1992 (notifica in copia per immagine di atto cartaceo su supporto informatico). Il Collegio doveva decidere sia sulla ammissibilità del ricorso notificato per immagine sia sul merito delle censure relative alla regolarità della contabilità e all'uso del metodo induttivo.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia concernente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 16‑bis D.Lgs. 546/1992, ritenendo che la notifica in copia per immagine, seppur irrituale, abbia comunque raggiunto lo scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dal momento che l'Ufficio ha recepito il ricorso con piena cognizione dei contenuti e ha prodotto controdeduzioni. Quanto al merito, il Collegio ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo fondate le argomentazioni dell'Ufficio in ordine alle gravi carenze contabili (in particolare l'inutilizzabilità del prospetto inventariale privo di quantità, valori unitari e criterio di valutazione) e congrua la quantificazione induttiva del reddito (applicazione dell'indice di ricarico). Pertanto la sentenza di primo grado è stata confermata; spese del grado liquidate in € 2.500,00.
Norme richiamate
"l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, malgrado l'irritualità della notificazione"
Il Collegio applica il principio secondo cui un'irregolarità formale di notifica non determina automaticamente l'invalidità dell'atto se l'atto ha comunque raggiunto la sua funzione informativa e il destinatario l'ha ricevuto e trattato con piena cognizione.
art. 16‑bis D.Lgs. n. 546/1992
La norma non prevede l'inesistenza dell'atto in caso di violazione del comma 3 (formalità tecniche della notificazione telematica). Pertanto la violazione delle prescrizioni tecniche non comporta automaticamente inesistenza del ricorso se l'Ufficio ha comunque preso cognizione del contenuto.
art. 39 D.P.R. n. 600/1973, comma 2, lett. d)
Consente l'accertamento induttivo basato su presunzioni prive di specifica gravità, precisione e concordanza quando le scritture contabili risultano inattendibili. Il Collegio ha ritenuto legittimo il ricorso a tale presunzione a causa delle gravi omissioni inventariali.
art. 41‑bis D.P.R. n. 600/1973
Richiamato nelle doglianze dei contribuenti circa riflessi sugli atti impositivi nei confronti dei soci; il Collegio non ha ritenuto fondate le eccezioni sollevate alla luce della regolarità dell'accertamento induttivo.
studi di settore (normativa e prassi collegata)
Gli studi di settore possono essere utilizzati come elemento per la determinazione induttiva del reddito; l'uso della percentuale di ricarico deve risultare coerente e inquadrato entro l'intervallo previsto dallo studio o adeguatamente motivato dall'Amministrazione. Qui il Collegio ha ritenuto la scelta del ricarico coerente e motivata.
Massime di principio
- Una notificazione telematica o su supporto informatico effettuata in modo formalmente irregolare (es. copia per immagine di atto analogico) non è automaticamente inefficace se la parte destinataria ha recepito l'atto e ha agito con piena cognizione (art.156 c.p.c.): il vizio può essere sanato se l'obiettivo informativo è conseguito.
- L'art. 16‑bis D.Lgs. 546/1992 non prevede che la mera violazione delle prescrizioni tecniche del comma 3 comporti l'inesistenza dell'atto; occorre verificare l'effettivo pregiudizio e la cognizione del contenuto da parte dell'Ufficio.
- Le carenze formali o sostanziali della contabilità (in particolare inventari che non riportano quantità, valori unitari o criteri di valutazione) ne determinano l'inutilizzabilità e legittimano, ove ricorrano gli altri presupposti, l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 600/1973.
- L'Amministrazione può utilizzare gli studi di settore e indici di ricarico come parametro induttivo, ma la scelta della percentuale deve essere coerente con lo studio o adeguatamente motivata; il contribuente che contesta il metodo deve fornire elementi documentali concreti che dimostrino l'irrilevanza delle inferenze dell'Ufficio.
- In situazioni simili il contribuente dovrebbe: (a) esibire inventari dettagliati con quantità, valori unitari e criteri di valutazione; (b) documentare specificamente gli elementi contabili contestati; (c) contestare con prove tecniche la determinazione della percentuale di ricarico e proporre una ricostruzione alternativa fondata su dati concreti.
- Il giudice valuta sia la forma che la sostanza: le irregolarità procedurali possono essere disattese se non hanno impedito l'esercizio del diritto di difesa della controparte, mentre le omissioni contabili rilevanti possono condurre alla conferma dell'accertamento induttivo.
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