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Sentenza

Sentenza del 13/11/2023 n. 31450 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi della L. 29 dicembre 2022, n.197, art.1, comma 198, rilevando che la domanda di definizione agevolata era stata ritualmente avanzata e che l'Ufficio non aveva opposto diniego. Le spese sono rimaste a carico di chi le ha anticipate. La pronuncia è di estinzione del processo e non si è pronunciata sul merito delle questioni fiscali dedotte nelle fasi precedenti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava la non registrazione/omessa dichiarazione di un contratto di finanziamento da Euro 150.000.000,00 stipulato con firma avanti notaio svizzero sostenendo che il contratto si era perfezionato in Italia (per la consegna del denaro) e che, quindi, era dovuta l'imposta sostitutiva sui finanziamenti; l'Ufficio irrogava anche la sanzione del 120% per omessa registrazione ai sensi del D.P.R. n.131 art.69. In prime cure la CTP aveva ritenuto legittimo l'avviso (accertando abuso del diritto ma annullando le sanzioni per buona fede); la CTR, in appello, annullò l'avviso per incompetenza territoriale dell'ufficio emittente (sostenendo che il soggetto passivo era la banca erogatrice, soggetta all'Agenzia competente di Milano) e rilevò elementi di elusione fiscale nella scelta di stipulare all'estero. L'Agenzia ricorse in Cassazione, ma prima dell'udienza Mediobanca ha perfezionato una definizione agevolata ai sensi della L. 29 dicembre 2022, n.197 (art.1, comma 198) e Acqua Minerale San Benedetto ha chiesto l'estinzione del giudizio in quanto coobbligata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 69

    Norma sanzionatoria richiamata dall'Ufficio per irrogare la sanzione del 120% per omessa registrazione del contratto; la materia delle sanzioni è stata però in parte valutata nei gradi precedenti (annullamento delle sanzioni da parte della CTP per buona fede) e non è stata decisa dalla Cassazione per estinzione del processo.

  • D.P.R. n. 601/1973, art. 15

    Richiamato dai giudici di merito per affermare l'obbligo degli istituti di credito alla corresponsione dell'imposta sostitutiva per contratti rilevanti nel territorio italiano.

  • D.P.R. n. 601/1973, art. 17

    Indica che gli enti che effettuano operazioni di finanziamento sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva in luogo di registro, ipotecarie, catastali e tasse sulle concessioni governative; utilizzato per qualificare l'obbligo tributario dell'istituto erogatore.

  • D.P.R. n. 601/1973, art. 20

    Prevede l'obbligo di dichiarare le somme sulle quali deve essere commisurata l'imposta sostitutiva; citato per sostenere gli adempimenti a carico dell'ente erogatore.

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198

    Norma base della definizione agevolata utilizzata per perfezionare il pagamento che ha determinato l'estinzione del giudizio; la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo in virtù della perfezionata definizione agevolata.

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 202

    Prevede che la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giovi anche agli altri soggetti coobbligati; applicata per rilevare l'effetto estintivo anche rispetto alla coobbligata Acqua Minerale San Benedetto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17)

    Norma sulla sanzione integrativa per il ricorrente soccombente (obbligo di versare una somma pari al contributo unificato); la Corte ha ritenuto che, essendo la pronuncia di estinzione e non di merito e trattandosi di norma sanzionatoria, tale disciplina non fosse applicabile al caso in esame.

Massime di principio

  • Se un contratto di finanziamento ha rilevanza economica/per effetti in Italia, l'obbligo dell'imposta sostitutiva grava generalmente sull'ente che eroga il finanziamento (la banca), non sulla società finanziata.
  • La competenza territoriale per l'emissione di avvisi relativi all'imposta sostitutiva segue il luogo di residenza/sede del soggetto passivo: l'ufficio territorialmente competente per la banca erogatrice deve essere quello che procede.
  • La scelta di stipulare formalmente un contratto all'estero per motivi di neutralizzazione fiscale può integrare elementi di abuso del diritto/elusione; l'Amministrazione può ricostruire la reale rilevanza territoriale ed imponibile dell'operazione.
  • La definizione agevolata prevista dalla L. 29 dicembre 2022 può estinguere i giudizi tributari pendenti se perfezionata correttamente; il perfezionamento da parte di un coobbligato può giovare anche agli altri coobligati.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata non decide sul merito delle questioni tributarie: non costituisce precedente vincolante sulla qualificazione fiscale dell'operazione né sostituisce una pronuncia che accerti o rigetti l'abuso del diritto.
  • Le sanzioni e la responsabilità per omessa registrazione o per elusione possono essere mitigate o annullate nei gradi di merito in presenza di buona fede; tuttavia la valutazione di abuso/elusione resta fattuale e richiede esame della documentazione e del comportamento delle parti.

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