Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/11/2023 n. 31397 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva chiesto il rimborso di presunti versamenti IRAP effettuati in eccesso relativamente agli acconti mensili previsti dal D.Lgs. n.446/1997, art.30, comma 5, avendo computato nella base imponibile le retribuzioni di dipendenti disabili assunti anteriormente al 12/03/1999, che la L. 12/03/1999 n.68, art.1 esenterebbe dalla base imponibile. Dopo il silenzio-rifiuto l'ente aveva ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo che il termine decadenziale per proporre istanza di rimborso decorre dal pagamento del saldo e non dai singoli versamenti/acconti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha respinto l'istanza di rimborso del Comune. La Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di IRAP per enti pubblici, il termine decadenziale per chiedere il rimborso decorre di norma dalla data del singolo versamento anche quando si tratti di acconto, salvo le ipotesi in cui l'acconto sia determinato con una struttura di calcolo diversa rispetto al saldo, o la determinazione definitiva dell'imposta dipenda da fattori non noti al momento dell'acconto, ovvero il versamento sia stato effettuato in presenza di condizioni di non-debito già verificabili al momento del versamento. Applicando tali criteri al caso di specie la Corte ha ritenuto non fondata l'istanza di rimborso e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite di legittimità (liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito), compensando le spese relative alle fasi di merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Disciplina il termine decadenziale per le istanze di rimborso relative ai versamenti tributari; la Corte lo utilizza come parametro per stabilire il momento iniziale del decorso del termine per i rimborsi.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30, comma 5

    Stabilisce il meccanismo di versamento mensile degli acconti IRAP per gli enti locali, calcolati sulle retribuzioni del mese di riferimento; la Corte rileva che il meccanismo di riscossione mensile non esclude la possibilità che l'errore sia rilevabile già al singolo versamento.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16

    Riferito all'aliquota IRAP; citato nel contesto della determinazione della base imponibile e del calcolo dell'imposta.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 10-bis

    Indica che, per le amministrazioni che adottano il sistema retributivo, la base imponibile IRAP è derivata dalle retribuzioni erogate al personale dipendente; la Corte chiarisce che l'esenzione per i dipendenti disabili va considerata nella determinazione della base imponibile e può essere rilevata già al momento dell'acconto se verificabile.

  • Legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 1

    Prevede l'esenzione dalla base imponibile per i dipendenti disabili assunti anteriormente al 12/03/1999; la vicenda riguarda l'inclusione o meno di tali retribuzioni nella base imponibile IRAP.

  • Cass. 26/05/2008, n. 13478 (giurisprudenza citata)

    Precedente secondo cui il termine per l'istanza di rimborso decorre dalla data del singolo versamento quando, già al momento del versamento, l'acconto risulti parzialmente o totalmente non dovuto perché l'errore era verificabile.

  • Cass. 11/02/2022, n. 4448 (giurisprudenza citata)

    Affermava che spese o componenti che non dovevano essere considerate nella base di calcolo IRAP dovevano esserlo sin dal primo acconto, perché l'obbligazione tributaria per quegli elementi non sussisteva.

  • Altri arresti richiamati (Cass. nn. 8847/19; 26384/19; 3556/19)

    Orientamenti della Corte che confermano il principio secondo cui, per gli enti pubblici, gli acconti possono essere contestati dal singolo versamento quando l'errore era già rilevabile.

Massime di principio

  • Il termine decadenziale per chiedere il rimborso di acconti IRAP versati da enti pubblici decorre di norma dalla data del singolo versamento, anche se si tratta di acconti mensili.
  • Eccezioni: il termine può decorrere dal saldo quando l'acconto è determinato con struttura di calcolo diversa rispetto al saldo, oppure quando la determinazione definitiva dell'imposta dipende da fattori non noti al momento dell'acconto.
  • Se l'acconto è stato versato in presenza di condizioni di non-debito verificabili già al momento del versamento (es. inclusione di componenti che per legge non rientrano nella base imponibile), il diritto al rimborso nasce sin da quel momento e il termine corre da tale data.
  • Per gli enti pubblici che applicano il sistema retributivo, va verificato caso per caso se le voci escluse dalla base imponibile erano effettivamente individuabili al momento del versamento dell'acconto: se sì, la richiesta di rimborso deve essere proposta entro il termine decorrente da quell'acconto.
  • Prassi consigliata: controllare e documentare la composizione della base imponibile prima di ogni versamento, correggere tempestivamente errori evidenti e, in caso di dubbio sulla decorrenza del termine, agire rapidamente per non incorrere nella decadenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.