Sentenza del 13/11/2023 n. 935 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Spese di lite - autotutela, estinzione del giudizio e soccombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per il recupero a tassazione di proventi derivanti dalla cessione di un terreno agricolo a favore di un'azienda fotovoltaica (inquadrati dall'Ufficio come 'reddito diverso' ex art.67 TUIR). La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che i proventi fossero plusvalenze ai sensi dell'art.67 c.1 lett. b) TUIR. L'Agenzia ha proposto appello e successivamente ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo annullato in autotutela l'avviso impugnato in ragione di un mutamento di prassi amministrativa (circ. 6/E del 20/4/2018). L'Amministrazione ha chiesto la compensazione delle spese; la contribuente si è opposta chiedendo la condanna dell'Agenzia alle spese sostenute, sostenendo che l'annullamento conferma le ragioni da lei già difese in giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinta la materia del contendere per autotutela dell'Amministrazione. Tuttavia, ritenendo che l'annullamento dell'atto sia consequenza di un errore giuridico dell'Ufficio che avrebbe potuto evitare il contenzioso, la Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di lite: ha confermato la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del primo grado così come liquidate nella sentenza di primo grado e ha disposto che l'Agenzia paghi la metà delle spese del presente grado a favore della contribuente (la somma complessiva del grado è stata liquidata in € 3.000,00, compensando tra le parti l'altra metà).
Norme richiamate
D.lgs. 546/92, art. 46 comma 3
"le spese del giudizio estinto... restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge"
La norma prevedeva il principio che le spese del giudizio estinto restino a carico di chi le ha anticipate; tuttavia la sua efficacia compensativa è stata ridotta dalla Consulta per ragioni di ragionevolezza e parità delle armi (v. sent. Corte Cost. n. 274/2005), sicché non opera automaticamente a favore dell'Amministrazione pubblica quando l'estinzione deriva da un errore dell'Ufficio.
Corte Costituzionale, sentenza n. 274 del 12/7/2005
Ha dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva l'automatico carico delle spese sull'attore che le aveva anticipate, ritenendo irragionevole e lesivo della parità delle armi il trattamento privilegiato della parte pubblica; consente quindi al giudice di valutare la distribuzione delle spese anche quando il procedimento si estingue.
D.P.R. n. 917/86 (TUIR), art. 67 comma 1 lett. b) e lett. l)
Art.67 c.1 lett. b) disciplina le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di beni immobili; nel caso la CTP ha ritenuto applicabile tale norma ai proventi derivanti dalla cessione dei diritti di superficie, contrariamente alla qualificazione iniziale dell'Ufficio come 'reddito diverso' (lett. l).
TUIR, art. 9 comma 5
Richiamata in sede di primo grado per la corretta inquadratura fiscale dei proventi; la Corte di merito ha fatto riferimento alla disciplina del reddito fondiario e delle plusvalenze nella qualificazione dei proventi.
Massime di principio
- L'estinzione del giudizio per autotutela dell'Amministrazione non esclude la potestà del giudice di decidere sulla ripartizione delle spese: il giudice valuta se l'annullamento derivi da un errore o da un difetto dell'azione dell'Amministrazione e può condannarla al rimborso delle spese sostenute dal contribuente.
- La mera applicazione della regola formale dell'art.46 c.3 D.lgs. 546/92 (spese a carico di chi le ha anticipate) non è più automatica dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.274/2005: quando l'Amministrazione è causa dell'insorgere del contenzioso (errore, mutata prassi che rettifica posizioni precedenti) prevale il principio di parità delle armi e di ragionevolezza, e il contribuente può ottenere il rimborso delle spese.
- Se l'annullamento in autotutela conferma, in sostanza, le ragioni che il contribuente aveva già dedotto in giudizio, il contribuente ha concrete possibilità di ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese anche in caso di estinzione del processo.
- La richiesta di compensazione delle spese dall'Amministrazione non deve essere data per scontata: va contrastata quando l'annullamento riconosce un errore dell'Ufficio che ha obbligato il contribuente a difendersi e sostenere anticipi di spese e compensi.
- Per chi si trovi in una situazione analoga, è utile documentare e dimostrare che l'annullamento dell'atto è consequenziale a un errore/omissione dell'Amministrazione e che il contribuente ha effettivamente sostenuto spese processuali, chiedendo espressamente la condanna dell'Amministrazione al rimborso.
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