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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05585/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti, riformando solo la decisione di primo grado nella parte relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, revocate in appello. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una non corretta valutazione del materiale probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione e la misura dell'aumento per continuazione, ritenendo la pena eccessiva rispetto al fatto e agli elementi favorevoli allegati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già disattese dai giudici di merito e diretto a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico sul diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione, valorizzando il dato ponderale e la varietà delle sostanze stupefacenti, nonché sulla congruità della pena base e dell'aumento per continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 81, 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990

    norme poste a base della condanna per concorso nel reato in materia di stupefacenti e per la relativa continuazione, in relazione a detenzione/cessione di sostanze stupefacenti nelle ipotesi contestate

  • art. 27 Cost.

    richiamato come parametro delle esigenze di individualizzazione della pena, che devono risultare rispettate dalla motivazione sul trattamento sanzionatorio

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivate dai giudici di merito, quando esse mirino in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto per sollecitare una nuova lettura delle prove, se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta sulla responsabilità.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di esaminare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dall'imputato, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi elementi sfavorevoli di preponderante rilievo e consenta di apprezzare la congruità complessiva del trattamento sanzionatorio.
  • La determinazione della pena base e dell'aumento per continuazione è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica, specie se ancorata a dati oggettivi del fatto come quantità e natura della sostanza stupefacente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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