Cassazione Penale, Sentenza n. 32737/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità): il ricorrente sosteneva di essere privo di poteri gestori/di spesa sulla discarica, essendo nominato "preposto" ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n.81/2008 e svolgendo funzioni limitate; aveva inoltre prodotto circa 30 segnalazioni al legale rappresentante Screti che sarebbero state disattese. Denunciava l'erroneo riconoscimento di responsabilità attribuita sia all'amministratore sia al delegato senza verifica dell'effettività di una delega o dei poteri reali del direttore tecnico. Contestava altresì l'ammissione delle parti civili, sostenendo che, secondo la giurisprudenza richiamata, soltanto lo Stato (Ministero dell'Ambiente) possa chiedere il ristoro del danno ambientale in senso lato, mentre i privati possono costituirsi solo se dimostrano un danno patrimoniale proprio, specifico e ulteriore; infine, sosteneva che, rispetto alle condotte a lui ascritte, non sussisterebbe un nesso logico-giuridico con i danni denunciati dalle parti civili essendo la discarica di proprietà comunale e affetta da vizi progettuali e gestionali estranei alle omissioni contestate.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure prospettate siano fondate su valutazioni di merito (accertamento della reale carica, dei poteri esercitati, dell'esistenza/efficacia di eventuali deleghe, della sussistenza del danno delle parti civili) e quindi non proponibili in cassazione salvo il caso previsto dall'art.129, comma 2, c.p.p., che richiede un'evidenza processuale assoluta. La Corte ha inoltre richiamato la motivazione della sentenza impugnata che aveva attribuito al Masillo la qualifica di direttore tecnico dal 1/5/2011 e aveva annotato l'incarico conferito alla "Ekotek s.r.l.s." (di cui Masillo era legale rappresentante) per consulenza e responsabilità tecnico-gestionali della discarica. Confermata la legittimazione delle parti civili e la fondatezza del relativo diritto alla liquidazione del danno in sede di merito (questione di fatto non sindacabile in cassazione). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è stata liquidata alcuna somma in favore delle parti civili per le spese in questo grado.
Norme richiamate
art. 19, d.lgs. n.81/2008
La norma definisce la figura del "preposto"; la Corte osserva però che la qualificazione contrattuale va valutata insieme alle mansioni concrete effettivamente svolte per determinare la responsabilità penale.
cod. proc. pen., art. 129, comma 2
art. 129, comma 2, c.p.p.
La declaratoria di non doversi procedere per assoluta manifesta evidenza richiede fatti talmente chiari da escludere ogni necessità di approfondimento; non è applicabile quando è necessaria una valutazione fattuale o comparativa delle prove.
Regola la costituzione delle parti civili e il consenso della persona offesa; la Corte ha ritenuto che le censure sul punto siano questioni di fatto e di merito non rimediabili in cassazione.
Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
Cass. SS.UU., sent. n. 35490/2009 (Tettamanti)
Cass. SS.UU. n. 35490 del 28/5/2009
Fissata la soglia rigorosa per l'assoluzione per manifesta evidenza (art.129 cod. proc. pen.); richiamata per sostenere che l'inammissibilità era decorosa perché le contestazioni richiedevano accertamenti giudiziali.
Corte costituzionale, sent. n.186/2000
Corte cost. sent. 13/6/2000, n.186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e all'entità della sanzione pecuniaria da irrogare; la Corte ha ritenuto assente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha comunque imposto il versamento alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile rimettere in discussione valutazioni di fatto o di merito (es.: chi esercitava concretamente i poteri gestionali, esistenza/efficacia di deleghe, nesso di causalità del danno): tali questioni vanno decise nei gradi di merito.
- La declaratoria di "non doversi procedere" per manifesta evidenza (art.129, comma 2, c.p.p.) è eccezionale: può essere pronunciata solo quando la risultanza processuale è così chiara da rendere superflua qualsiasi istruttoria o approfondimento.
- La qualificazione contrattuale ("preposto", consulente, direttore tecnico) non determina automaticamente l'esenzione da responsabilità: occorre valutare le mansioni concrete e i poteri effettivamente esercitati.
- La legittimazione a costituirsi parte civile per danno ambientale presenta limiti: lo Stato (Ministero dell'Ambiente) tutela il danno ambientale in senso generale, mentre i privati devono dimostrare un danno patrimoniale proprio, specifico e ulteriore; tuttavia, l'ammissibilità di tali domande e la quantificazione del danno sono questioni di merito.
- Se il ricorso di cassazione solleva esclusivamente questioni di fatto o di prova, la Corte lo dichiara inammissibile; il ricorrente può essere condannato a pagare spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
- Per contestare efficacemente una responsabilità derivante da funzioni delegate o conferite contrattualmente è necessario fornire in sede di merito elementi documentali e probatori sull'effettiva limitazione dei poteri e sull'assenza di poteri di spesa/gestionali.
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