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Sentenza

Sentenza n. 5869/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di Rinnovo della licenza di porto d’arma corta per difesa personale, emesso dall’Area I Staff OSP Polizia Amministrativa - Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 07/10/2023, notificata in data 07/01/2023 dagli Uffici del Commissariato P.S. di Giugliano in Campania (NA), nonché di tutti gli atti presupposti, relativi e connessi.

Giustizia amministrativa202301601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di arma corta per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto che permaneva il bisogno di portare l’arma, in ragione dell’attività commerciale nel settore termoidraulico, della movimentazione di denaro contante e del contesto territoriale caratterizzato da criminalità diffusa. Ha inoltre richiamato furti denunciati nei depositi connessi all’attività, situati nei pressi dell’abitazione e a Brusciano, ritenendo che tali circostanze dimostrassero la necessità personale di disporre dell’arma. La Prefettura ha chiesto il rigetto; il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la licenza di porto d’armi costituisce un’eccezione al generale divieto e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, rinnovata a ogni domanda, per valutare il bisogno attuale e concreto e comparare l’interesse privato all’incolumità con quello pubblico alla sicurezza, al quale è riconosciuta prevalenza. La dimostrazione del bisogno grava sul richiedente e non può fondarsi, da sola, sull’attività commerciale, sulla movimentazione di contante o sulla pericolosità genericamente attribuita al territorio. I furti richiamati erano in parte risalenti (2003, 2014 e 2015) e quelli del 2021 risultavano denunciati da un soggetto diverso; in ogni caso, non si trattava di minacce, aggressioni, ritorsioni o violenze rivolte al richiedente o ai suoi familiari. Il diniego era quindi adeguatamente motivato e non manifestamente irragionevole o illogico. È stato escluso anche un automatismo nel rinnovo: la licenza ha durata annuale e il precedente rilascio non fonda un affidamento al suo rinnovo. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 3, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Alla stregua della detta disposizione, può, dunque, ottenere il porto d’armi chi dimostra di averne un bisogno concreto, attuale e personale e tale bisogno deve essere legato a un pericolo reale che riguarda proprio chi chiede la licenza e non ad una condizione generale di insicurezza, soggettivamente percepita.

    Per il rilascio o rinnovo del porto di arma corta per difesa personale occorre dimostrare un bisogno concreto, attuale e personale, collegato a un pericolo reale riferibile al richiedente, non alla sola insicurezza generale.

  • artt. 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì una finalità cautelare consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi

    I provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi hanno funzione cautelare e preventiva, non punitiva, e sono diretti a prevenire abusi nell’utilizzo delle armi.

  • art. 699 c.p.

    sotto un primo profilo, dalla ricordata assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi (costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della L. n. 110 del 1975)

    La detenzione e il porto d’armi costituiscono eccezioni al divieto generale e non attribuiscono al richiedente una posizione di diritto soggettivo.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110

    sotto un primo profilo, dalla ricordata assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi (costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della L. n. 110 del 1975)

    La disciplina configura la detenzione e il porto d’armi come eccezioni al divieto generale, senza riconoscere un diritto soggettivo alla licenza.

Massime di principio

  • Il rinnovo della licenza di porto di arma corta per difesa personale richiede la prova, da parte del richiedente, di un bisogno concreto, attuale e personale, connesso a un pericolo reale che lo riguardi; non è sufficiente una percezione soggettiva di insicurezza o il richiamo alla criminalità diffusa nel territorio.
  • L’attività commerciale, la movimentazione di denaro contante e l’ubicazione dell’attività in una zona ritenuta pericolosa non dimostrano, di per sé, il bisogno di portare un’arma per difesa personale.
  • Furti di beni o materiali presso depositi aziendali, se non accompagnati da minacce, aggressioni, ritorsioni o violenze rivolte al richiedente o ai suoi familiari, non dimostrano da soli il bisogno personale di disporre di un’arma; la risalenza degli episodi e la loro riferibilità a soggetti diversi sono elementi pertinenti alla valutazione.
  • Il rinnovo della licenza non è automatico: la valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza si rinnova a ogni istanza, anche alla luce della durata annuale del titolo, e il precedente rilascio non genera affidamento al rinnovo.
  • Nel valutare il porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può attribuire prevalenza all’interesse pubblico alla sicurezza rispetto all’interesse individuale all’incolumità; il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale resta limitato alla verifica di manifesti profili di irragionevolezza o illogicità.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaAutorizzazione paesaggistica
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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