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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19386/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Milano con tre motivi: (1) violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., per presunta utilizzazione di stralci di dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza e al Curatore fallimentare ritenute dichiarazioni inutilizzabili; (2) mancata, contraddittoria e illogica motivazione in relazione alla responsabilità del loro consulente fiscale (contestando la valutazione della Corte sull'insussistenza di responsabilità del commercialista); (3) omessa motivazione ex art. 545 cod. proc. pen. sulla diversità di trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte d'Appello ha ridotto la pena solo per Baruffini e non per Magrini nonostante un ruolo paritario/secondario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il verbale della Guardia di Finanza conteneva dati oggettivi e non dichiarazioni decisive degli imputati, e le dichiarazioni rese al Curatore non sono soggette all'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile come reiterativo e come mera richiesta di riconsiderazione dei fatti già valutati in doppio grado di giudizio; la Corte ha confermato che il commercialista era intervenuto solo nel 2011, successivamente ai fatti decisivi. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la commisurazione della pena e ha spiegato la riduzione operata solo per Baruffini in conseguenza dell'esclusione della recidiva per quest'ultimo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato che la norma rende inutilizzabili le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; tuttavia le dichiarazioni al Curatore non rientrano in tale disciplina, per cui non risultano inutilizzabili per questo motivo.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata come parametro per censurare presunte violazioni processuali: la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato o generico quando non dimostra la decisività degli atti contestati.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamata per denunciare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: la Corte l'ha applicata escludendo la sussistenza di un vizio manifesto e rilevando l'inammissibilità del motivo reiterativo che mira a riesaminare i fatti.

  • art. 545 cod. proc. pen.

    Norma che impone la motivazione sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse congrua e sufficiente rispetto alla posizione di Magrini.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'Appello ha valutato gli indici previsti (gravità, reiterazione, ecc.) e la Corte di Cassazione ha riconosciuto la congruità di tale valutazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di esposizione dei motivi di ricorso: la Corte evidenzia i limiti entro i quali i motivi vanno articolati, e la genericità può portare all'inammissibilità.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Men- zionata per precisare il campo delle attività ispettive e di vigilanza: l'attività del Curatore non rientra nelle categorie il cui atto rende inutilizzabili le dichiarazioni ex art. 63.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese a un Curatore fallimentare non sono automaticamente inutilizzabili per effetto dell'art. 63, comma 2; quella norma tutela le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
  • I verbali della Guardia di Finanza, se contengono dati oggettivi su violazioni fiscali, possono essere utilizzati come elementi di fatto diversi dalle dichiarazioni degli imputati; va dimostrato che tali atti siano stati decisivi per la condanna per poter contestarne l'utilizzabilità.
  • La Corte di Cassazione non può essere chiamata a riconsiderare i fatti e le valutazioni di merito già compiute dai giudici di merito; i motivi che chiedono una diversa valutazione del compendio probatorio sono spesso inammissibili o destinati al rigetto.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici: censure generiche o reiterative che non indicano con precisione il vizio di motivazione o la parte contraddittoria vengono dichiarate inammissibili.
  • Differenze nel trattamento sanzionatorio fra coimputati sono ammissibili se la motivazione mostra ragioni concrete (es. esclusione della recidiva per un solo imputato, diverso ruolo temporale o responsabilità) e sono adeguatamente esplicitate.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; ciò implica valutare la non innocuità di impugnazioni infondate.
  • Se si intende censurare l'utilizzabilità di atti (verbali, dichiarazioni), è necessario dimostrare la specifica incidenza di quegli atti sulla decisione e non limitarsi a contestazioni generiche sulla loro produzione in istruttoria.

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