Cassazione Penale, Sentenza n. 19386/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Milano con tre motivi: (1) violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., per presunta utilizzazione di stralci di dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza e al Curatore fallimentare ritenute dichiarazioni inutilizzabili; (2) mancata, contraddittoria e illogica motivazione in relazione alla responsabilità del loro consulente fiscale (contestando la valutazione della Corte sull'insussistenza di responsabilità del commercialista); (3) omessa motivazione ex art. 545 cod. proc. pen. sulla diversità di trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte d'Appello ha ridotto la pena solo per Baruffini e non per Magrini nonostante un ruolo paritario/secondario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: il verbale della Guardia di Finanza conteneva dati oggettivi e non dichiarazioni decisive degli imputati, e le dichiarazioni rese al Curatore non sono soggette all'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile come reiterativo e come mera richiesta di riconsiderazione dei fatti già valutati in doppio grado di giudizio; la Corte ha confermato che il commercialista era intervenuto solo nel 2011, successivamente ai fatti decisivi. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la commisurazione della pena e ha spiegato la riduzione operata solo per Baruffini in conseguenza dell'esclusione della recidiva per quest'ultimo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato che la norma rende inutilizzabili le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; tuttavia le dichiarazioni al Curatore non rientrano in tale disciplina, per cui non risultano inutilizzabili per questo motivo.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata come parametro per censurare presunte violazioni processuali: la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato o generico quando non dimostra la decisività degli atti contestati.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata per denunciare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: la Corte l'ha applicata escludendo la sussistenza di un vizio manifesto e rilevando l'inammissibilità del motivo reiterativo che mira a riesaminare i fatti.
Norma che impone la motivazione sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse congrua e sufficiente rispetto alla posizione di Magrini.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'Appello ha valutato gli indici previsti (gravità, reiterazione, ecc.) e la Corte di Cassazione ha riconosciuto la congruità di tale valutazione.
Consente la condanna alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di esposizione dei motivi di ricorso: la Corte evidenzia i limiti entro i quali i motivi vanno articolati, e la genericità può portare all'inammissibilità.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Men- zionata per precisare il campo delle attività ispettive e di vigilanza: l'attività del Curatore non rientra nelle categorie il cui atto rende inutilizzabili le dichiarazioni ex art. 63.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese a un Curatore fallimentare non sono automaticamente inutilizzabili per effetto dell'art. 63, comma 2; quella norma tutela le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- I verbali della Guardia di Finanza, se contengono dati oggettivi su violazioni fiscali, possono essere utilizzati come elementi di fatto diversi dalle dichiarazioni degli imputati; va dimostrato che tali atti siano stati decisivi per la condanna per poter contestarne l'utilizzabilità.
- La Corte di Cassazione non può essere chiamata a riconsiderare i fatti e le valutazioni di merito già compiute dai giudici di merito; i motivi che chiedono una diversa valutazione del compendio probatorio sono spesso inammissibili o destinati al rigetto.
- I motivi di ricorso devono essere specifici: censure generiche o reiterative che non indicano con precisione il vizio di motivazione o la parte contraddittoria vengono dichiarate inammissibili.
- Differenze nel trattamento sanzionatorio fra coimputati sono ammissibili se la motivazione mostra ragioni concrete (es. esclusione della recidiva per un solo imputato, diverso ruolo temporale o responsabilità) e sono adeguatamente esplicitate.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; ciò implica valutare la non innocuità di impugnazioni infondate.
- Se si intende censurare l'utilizzabilità di atti (verbali, dichiarazioni), è necessario dimostrare la specifica incidenza di quegli atti sulla decisione e non limitarsi a contestazioni generiche sulla loro produzione in istruttoria.
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