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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27627/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino marocchino ha impugnato per cassazione il provvedimento del Giudice di Pace di Torino che aveva disposto la seconda proroga di trenta giorni del suo trattenimento presso il C.P.R. di Torino. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 14, commi 4, 5 e 5-bis, d.lgs. 286/1998, dell'art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111, comma 6, Cost., deducendo altresì motivazione apparente o inesistente, perché il giudice si era limitato ad aderire in modo acritico alle deduzioni della Questura senza rispondere alle specifiche censure difensive. Con il secondo motivo ha censurato la violazione della disciplina sul trattenimento degli stranieri per mancata indicazione di elementi concreti idonei a ritenere probabile l'identificazione, necessari per la seconda proroga. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti fondati, rilevando che, dopo la modifica dell'art. 14 T.U. immigrazione operata dalla L. 161/2014, per la seconda proroga e le successive non basta la mera persistenza di difficoltà identificative, ma occorre accertare elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero oppure la necessità del trattenimento per organizzare il rimpatrio; nel caso concreto il provvedimento impugnato non individuava alcun indice concreto e si limitava a recepire il richiamo della Questura al solo fatto che era stata inviata una richiesta di lasciapassare al consolato marocchino senza risposta, con motivazione ritenuta apparente.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, rilevando l'insufficienza della motivazione del decreto di proroga e la mancata indicazione di elementi concreti idonei a giustificare la seconda proroga del trattenimento. Il provvedimento del Giudice di Pace è stato quindi cassato con rinvio al Giudice di Pace di Torino, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il criterio normativo corretto. Dalla parte finale del testo non emergono elementi utili sul terzo motivo, che non è comunque decisivo ai fini della classificazione dell'esito complessivo ricavabile dal provvedimento riportato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura per omessa pronuncia o mancata risposta alle deduzioni difensive nel decreto di proroga.

  • art. 14, commi 4, 5 e 5-bis, d.lgs. 286/1998

    Per la seconda proroga del trattenimento non è sufficiente la mera persistente difficoltà di identificazione; occorrono elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero oppure la necessità del trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio.

  • art. 15, parr. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE

    Norma unionale richiamata a sostegno del controllo rigoroso sui presupposti della proroga del trattenimento amministrativo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per il requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ritenuto violato dalla motivazione apparente del decreto.

  • art. 13 Cost.

    Evocato come parametro costituzionale che impone un'interpretazione restrittiva delle ipotesi di privazione della libertà personale.

  • L. 30 ottobre 2014, n. 161

    La modifica introdotta alla disciplina del trattenimento ha reso più rigorosi i presupposti per la seconda proroga e per quelle successive.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 14 d.lgs. 286/1998 operata dalla L. 161/2014, la seconda proroga del trattenimento amministrativo dello straniero richiede una verifica più rigorosa: il giudice deve indicare elementi concreti dai quali desumere la probabile identificazione dello straniero oppure la necessità del trattenimento per organizzare il rimpatrio.
  • La motivazione del provvedimento che proroga il trattenimento non può risolversi in formule di stile o in un mero recepimento delle conclusioni della Questura, ma deve confrontarsi con le specifiche censure difensive e indicare i fatti posti a base della decisione.
  • In materia di restrizione della libertà personale dello straniero, la persistente mancanza di risposta dell'autorità diplomatica non basta da sola a fondare la seconda proroga se non è accompagnata da ulteriori indici concreti di probabilità dell'identificazione o di necessità operativa del trattenimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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