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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27845/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo interessato)

La controversia

Il ricorrente chiedeva la restituzione di immobili confiscati, sostenendo di esserne avente diritto in quanto coniuge del soggetto deceduto cui i beni risultavano intestati, e contestava l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza. In particolare, deduceva: 1) violazione dell'art. 240-bis c.p. e vizio di motivazione, perché la fittizietà dell'intestazione dei beni sarebbe stata affermata senza prova sufficiente e sulla sola base del rapporto di parentela tra il titolare formale e il soggetto ritenuto nella disponibilità sostanziale dei cespiti; 2) violazione dell'art. 240-bis c.p. in relazione al requisito della ragionevolezza temporale, asseritamente trascurato perché dagli atti non emergerebbe una pericolosità del soggetto risalente all'epoca di acquisto dei beni. Il Procuratore generale chiedeva che l'impugnazione fosse qualificata come opposizione, o in subordine il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi sulla confisca. Ha ritenuto che l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza della Corte d'appello in materia esecutiva dovesse essere qualificata non come ricorso per cassazione, ma come opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli affinché proceda alla fase dell'opposizione. Il ricorso, quindi, è stato riqualificato e non deciso nel merito in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    Norma richiamata dai motivi di ricorso in tema di confisca e presupposti della misura; la Corte non si pronuncia sul merito della sua applicazione, perché decide solo sulla corretta forma dell'impugnazione.

  • art. 676, comma 1, c.p.p.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a provvedere sulla confisca con ordinanza.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Prevede che contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione il rimedio sia l'opposizione, da trattarsi nelle forme dell'art. 666 c.p.p.

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato come rito da seguire per la trattazione dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, anche quando adottato de plano o in forme non correttamente camerali, il rimedio esperibile è l'opposizione e non il ricorso immediato per cassazione.
  • Se l'impugnazione è proposta erroneamente come ricorso per cassazione contro un provvedimento esecutivo del giudice competente, l'atto va riqualificato come opposizione in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, con trasmissione al giudice competente.
  • La riqualificazione dell'atto è imposta per assicurare alla parte la fase di riesame davanti al giudice dell'esecuzione, unico munito di cognizione piena sulle doglianze e sulle eventuali istanze istruttorie, non esperibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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