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Ordinanza

Ordinanza n. 292/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: escussione definitiva della polizza fideiussoria a garanzia del pagamento rateizzato del contributo di costruzione, unitamente agli atti di determinazione degli oneri di urbanizzazione e di rateizzazione del contributo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società costruttrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota comunale che disponeva l'escussione definitiva della polizza fideiussoria prestata a garanzia del pagamento rateizzato del contributo di costruzione, nonché la precedente nota di contestazione della richiesta di abbattimento o sgravio degli oneri di urbanizzazione e di avvio dell'escussione, gli atti di determinazione del contributo di costruzione con quantificazione degli oneri di urbanizzazione in euro 57.400,00 e la determinazione dirigenziale di concessione della rateizzazione. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione in ragione della natura della lottizzazione e degli obblighi assunti in convenzione, l'accertamento dell'illegittimità delle scadenze fissate per il pagamento del costo di costruzione anteriormente all'ultimazione dei lavori, in violazione dell'art. 16, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, l'accertamento dell'illegittimità dell'escussione della polizza e la restituzione delle somme eventualmente trattenute in eccesso, oltre interessi legali e rivalutazione. In sede cautelare ha dedotto il fumus delle proprie pretese e il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'immediata escussione della garanzia.

La decisione

Il TAR, con la valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris, avuto riguardo alla natura della convenzione accessiva alla lottizzazione stipulata ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 71/1978. Ha inoltre ravvisato il danno grave e irreparabile prospettato dalla società, connesso all'immediata escussione della polizza fideiussoria. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al merito, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 20 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 15 l.r. n. 71/1978

    La convenzione accessiva alla lottizzazione, stipulata ai sensi della disposizione, costituisce elemento rilevante per la valutazione sommaria del fumus delle pretese relative agli oneri di urbanizzazione.

  • art. 16, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato dalla ricorrente quale parametro della dedotta illegittimità della fissazione delle scadenze per il pagamento del costo di costruzione anteriormente all'ultimazione dei lavori; l'ordinanza non definisce nel merito tale questione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare e della sospensione dell'efficacia degli atti impugnati in presenza di fumus boni iuris e danno grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la valutazione della legittimità degli atti impugnati è necessariamente sommaria; la sussistenza di un sufficiente fumus boni iuris può essere desunta anche dalla natura e dal contenuto della convenzione urbanistica accessiva alla lottizzazione.
  • L'immediata escussione di una polizza fideiussoria prestata a garanzia del pagamento rateizzato del contributo di costruzione può integrare un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare degli atti comunali, quando siano plausibili le contestazioni relative alla debenza o alla quantificazione degli oneri.
  • La tutela cautelare può essere concessa quando ricorrano congiuntamente una ragionevole plausibilità delle pretese dedotte e un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione immediata dei provvedimenti impugnati; la decisione cautelare non definisce il merito delle domande di annullamento, accertamento e restituzione.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriPiani attuativi e lottizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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