Cassazione Penale, Sentenza n. 4557/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rissa aggravata avvenuta in istituto penitenziario. Le censure principali riguardano: 1) omissione o vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche e nella mancata individualizzazione delle posizioni; 2) errata applicazione o mancata valutazione dei presupposti della recidiva (rilevanza dei precedenti, conversione di pene pecuniarie); 3) mancata prova della partecipazione attiva alla rissa per alcuni imputati (sostengono comportamento difensivo o episodio autonomo); 4) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione per chi afferma di essere stato precedentemente provocato; 5) per Tusha Bashkim, nullità per irregolare notifica del rinvio dell'udienza e conseguente mancata partecipazione/avviso.
La decisione
La Corte ha accolto soltanto l'eccezione processuale proposta da Tusha Bashkim, annullando la sentenza impugnata nei suoi confronti e rinviando il nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia per irregolarità nella notifica del provvedimento di rinvio e conseguente nullità. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri appellanti (Guri, Nasri, Akid, Jmal), ritenendo generiche o infondate le censure sulle attenuanti generiche, sulla recidiva e sulla partecipazione alla rissa. Ha inoltre condannato i ricorrenti dichiarati inammissibili al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il cumulo dell'aumento per la recidiva non può eccedere la somma delle pene precedenti; anche le pene pecuniarie devono essere convertite per valutare il limite di aumento. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei limiti nel caso concreto.
Norma richiamata per la conversione delle pene pecuniarie in detentive ai fini del calcolo del limite massimo dell'aumento per recidiva.
Richiamato come criterio per la valutazione delle attenuanti generiche: il giudice può valorizzare l'elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dalla norma, purché la motivazione sia sufficiente a far emergere la valutazione.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende a carico dei ricorrenti le cui impugnazioni sono state dichiarate inammissibili.
Massime di principio
- L'irregolare notifica dell'atto di rinvio dell'udienza al domicilio effettivamente dichiarato dall'imputato può determinare la nullità che riverbera sulla sentenza successiva e comportare annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- Il diniego delle attenuanti generiche non è automaticamente viziato se il giudice motiva, anche indicando l'elemento ritenuto prevalente (es. gravità oggettiva del fatto); le critiche generiche alla mancata individualizzazione sono insufficienti senza specifiche argomentazioni.
- L'aumento di pena per recidiva è soggetto al limite costituito dalla somma delle pene precedenti: le pene pecuniarie vanno convertite ai sensi dell'art. 135 c.p. per il calcolo di tale limite.
- L'attenuante della provocazione è generalmente incompatibile con il reato di rissa, salvo casi in cui risulti chiaro che l'azione offensiva di una parte sia stata determinata da una gravissima e univoca offesa proveniente esclusivamente dall'altra parte.
- Le doglianze che si riducono a contestazioni generiche di apprezzamento del fatto o a semplici richieste di travisamento delle prove sono difficilmente assorbibili in sede di legittimità se la motivazione di merito è logica e coerente.
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