Cassazione Penale, Ordinanza n. 05546/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza. Nel ricorso ha contestato, in sostanza, l'affidabilità dell'accertamento etilometrico e la prova dello stato di ebbrezza, deducendo anche asseriti fattori esterni idonei a incidere sul risultato, la sostituzione del boccaglio e l'asserita mancata osservanza degli avvisi di legge. Ha inoltre riproposto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonché doglianze sulla dosimetria della pena/attenuanti, sostenendo che le attenuanti generiche non sarebbero state riconosciute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero una pedissequa reiterazione di motivi già proposti in appello e già disattesi dalla Corte territoriale, quindi non specifiche ma solo apparenti. Ha escluso qualsiasi vizio logico-giuridico della motivazione della sentenza impugnata, osservando che le censure sull'etilometro e sulla prova dell'ebbrezza miravano in realtà a una rivalutazione del merito e della prova, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la verifica annuale dell'etilometro risultava effettuata, che l'incidenza di fattori esterni non era stata dimostrata, che la sostituzione del boccaglio era stata spiegata con ragioni sanitarie, che gli avvisi di legge risultavano dati e che il diniego dell'art. 131-bis c.p. era stato motivato in modo non manifestamente illogico. Quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che esse erano state in realtà concesse in primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione non manifestamente illogica; tale valutazione non è riproponibile in cassazione come merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione, senza specifica confutazione, di motivi già dedotti in appello e già esaminati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della motivazione impugnata; in difetto, i motivi sono solo apparenti e determinano l'inammissibilità.
- Le doglianze che mirano a contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove o l'attendibilità dell'accertamento tecnico appartengono al merito e non possono essere rivalutate in cassazione se la motivazione della sentenza è congrua e non manifestamente illogica.
- In materia di accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, la contestazione sull'affidabilità del risultato richiede deduzioni specifiche e elementi concreti; in mancanza, la censura resta generica e inammissibile.
- La verifica periodica dello strumento di misura, se risultante dagli atti, esclude la fondatezza di una generica doglianza sulla sua inattendibilità.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione, non per una diversa valutazione del merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorrano ragioni di esonero.
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