Cassazione Civile, Ordinanza n. 03166/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il rimborso del capitale indicato in un buono postale fruttifero della serie AA3, emesso il 25/2/2002, con relativi interessi. L'emittente ha proposto opposizione deducendo la prescrizione del diritto al rimborso; la controparte ha resistito sostenendo che il termine non fosse ancora spirato e richiamando una messa in mora inviata nel 2019. In appello il Tribunale ha ritenuto che, per effetto del D.M. 19/12/2000 e del D.M. 17/10/2001, il buono scadesse al termine del settimo anno successivo all'emissione e che la prescrizione decennale decorresse da quella scadenza, collocando la prescrizione al 31/12/2019. In cassazione l'emittente ha dedotto due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 171-182 DPR 156/1973, dell'art. 8 D.M. 19/12/2000, dell'art. 8 D.M. 17/10/2001 e dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente combinato la disciplina previgente con quella nuova e che la prescrizione dovesse comunque essere calcolata secondo il calendario comune; (2) violazione degli artt. 23 DPR 398/2003 e 2935, 2936, 2946, 2962 e 2963 c.c., deducendo che, dopo la disciplina speciale richiamata per i titoli equiparati al debito pubblico, la prescrizione dovesse decorrere dalla scadenza del titolo e secondo il computo civilistico. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, e ha escluso la rilevanza di contestazioni della resistente su pretesi obblighi informativi e su una sanzione AGCM perché estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Benevento e ha rinviato la causa al Tribunale di Benevento in diversa composizione per un nuovo esame, rimettendo al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva è stata l'erroneità dell'interpretazione del giudice di merito circa il dies a quo e il calcolo della prescrizione dei buoni postali fruttiferi della serie AA3, non potendosi ibridare disciplina previgente e disciplina nuova quanto a durata e decorrenza della prescrizione.
Norme richiamate
Richiamati come disciplina originaria dei buoni postali fruttiferi, poi abrogata dalla normativa successiva.
"i buoni fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione"
La precedente disciplina ancorava la riscossione al calendario solare e prevedeva, per i buoni non riscossi, una successiva prescrizione quinquennale; tale regime è stato superato dalla normativa successiva.
Ha abrogato l'art. 176 DPR 156/1973 e demandato al decreto ministeriale la determinazione di tassi, forme e condizioni dei buoni.
art. 8 D.M. 19/12/2000
"I diritti dei titolari del BFP si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"
Per le serie disciplinate da tale decreto la prescrizione è decennale e decorre dalla data di scadenza del titolo.
art. 10, comma 2, D.M. 19/12/2000
Estende la nuova disciplina anche alle serie già emesse, purché non sia ancora maturata la prescrizione previgente.
art. 8 D.M. 17/10/2001
"I buoni fruttiferi postali della serie AA3 possono essere liquidati in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione"
Individua la scadenza del titolo al termine del settimo anno successivo alla sottoscrizione, da cui va poi calcolata la prescrizione decennale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il rinvio alle norme codicistiche sulla prescrizione dei titoli di Stato.
Invocato per affermare che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del titolo.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza autonoma decisione perché motivo assorbito.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, quale termine ordinario decennale di prescrizione.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza autonoma applicazione nella decisione.
Richiamato dalla ricorrente per il computo dei termini secondo il calendario civile comune.
Richiamato per affermare che la procura speciale per il ricorso per cassazione non richiede contestualità con la redazione dell'atto, ma solo la congiunzione materiale al ricorso e il rispetto dei limiti temporali.
Richiamato insieme all'art. 365 c.p.c. sulla specialità della procura per cassazione.
È il parametro di dedotta violazione di legge dei due motivi di ricorso.
Massime di principio
- In tema di buoni postali fruttiferi soggetti alla disciplina del D.M. 19 dicembre 2000 e del D.M. 17 ottobre 2001, la prescrizione dei diritti del titolare è decennale e decorre dalla data di scadenza del titolo; non è consentito combinare la durata della nuova disciplina con la decorrenza propria della disciplina previgente.
- Quando una norma speciale estende la nuova disciplina anche alle serie di titoli già emesse non ancora prescritte, la nuova regolazione opera integralmente sia sul termine sia sul dies a quo della prescrizione.
- La scadenza del buono postale fruttifero va individuata secondo la previsione del decreto istitutivo della specifica serie; da tale scadenza decorre poi il termine prescrizionale previsto dal decreto successivo.
- Nel ricorso per cassazione la specialità della procura non richiede la contestualità materiale con la redazione dell'atto, ma solo che la procura sia congiunta al ricorso e che non sia né anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successiva alla notificazione del ricorso.
- Questioni estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata non incidono sulla decisione del ricorso per cassazione.
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