Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22398/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità dei motivi ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non idonei a consentire l'individuazione dei rilievi e l'esercizio del sindacato del giudice dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa e aveva negato la non punibilità per particolare tenuità del fatto. I motivi investivano, in sostanza, la correttezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per il delitto di truffa e il diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. La Corte ha però rilevato che entrambi i motivi erano generici e indeterminati: non individuavano gli specifici passaggi della motivazione censurati né gli elementi di fatto e di diritto posti a base della critica, impedendo così il controllo di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La sentenza impugnata riguardava la responsabilità per truffa; la Cassazione non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a constatare che la censura sul punto è generica.

  • art. 131-bis c.p.

    La doglianza riguardava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non valuta nel merito il presupposto, ma evidenzia che la censura non è specificamente argomentata.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non consentono di individuare con precisione i passaggi della motivazione impugnata oggetto di censura e non espongono gli elementi fattuali e giuridici su cui si fonda la critica.
  • La deduzione della mancanza o illogicità della motivazione non può essere affidata a contestazioni apodittiche o generiche: è necessaria una specifica correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e le ragioni dell'impugnazione.
  • La censura relativa al diniego della particolare tenuità del fatto deve essere articolata in modo puntuale, indicando gli elementi che renderebbero applicabile l'istituto e le ragioni per cui la decisione di merito sarebbe erronea.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo diverse cause espressamente previste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.