Cassazione Penale, Sentenza n. 11950/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze e rideterminato la pena complessiva. Il primo motivo denunciava violazione del divieto di reformatio in peius: il giudice dell'esecuzione avrebbe aumentato per gli undici episodi di cessione di stupefacente una porzione di pena (per i "reati-satellite") in misura superiore a quella già fissata dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile. Il secondo motivo contestava il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena alternativa (lavori di pubblica utilità), invocando l'art. 20-bis c.p. e l'art. 545-bis c.p.p., lamentando anche la mancata acquisizione del parere dell'UEPE e la mancata considerazione della condotta collaborativa e della prognosi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Quanto al primo, ha ritenuto illegittimo che il giudice dell'esecuzione abbia quantificato aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione, violando il giudicato formatosi in favore del condannato; perciò l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla determinazione della misura della pena complessiva e rinviata al GIP per nuova determinazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non fosse competente a ricevere l'istanza di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022, poiché i relativi procedimenti non erano pendenti davanti alla Corte di Cassazione alla data del 30/12/2022; pertanto l'istanza doveva essere proposta nel giudizio di cognizione (Corte d'appello o primo grado) e non è dunque accolta la richiesta di sostituzione della pena; il rigetto è stato confermato.
Norme richiamate
art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro della disciplina della continuazione e del procedimento esecutivo; utilizzato per dedurre limiti alla reformatio in peius nella rideterminazione della pena.
Norma processuale richiamata in relazione ai rimedi esperibili contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione; contestualizzata nel ricorso per cassazione.
Regola l'istanza al giudice dell'esecuzione per rideterminazione della pena; la Corte ricorda i limiti del giudice dell'esecuzione rispetto al giudicato formato in sede di cognizione.
Richiamato tra le norme processuali pertinenti; utilizzato nel quadro delle censure di legittimità sull'operato del giudice dell'esecuzione.
Norma relativa alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte valuta i presupposti di applicabilità e il regime transitorio dettato dal D.Lgs. 150/2022.
Regola la procedura per la sostituzione della pena detentiva con pena alternativa nel giudizio di cognizione; la Corte sottolinea che l'istanza ordinaria doveva essere proposta al giudice di cognizione e non al giudice dell'esecuzione salvo eccezioni transitorie.
Norma sulla continuazione fra reati; la Corte richiama la necessità di rispettare il giudicato formato sulla determinazione delle singole porzioni di pena.
Criteri per la determinazione della pena; utilizzato per chiarire come il giudice della cognizione debba quantificare gli aumenti per i reati-satellite secondo i parametri di legge.
art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Regime transitorio che consente la presentazione dell'istanza di sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione solo se il procedimento era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione alla data del 30/12/2022; la Corte ha escluso che tale condizione ricorresse nei procedimenti del ricorrente.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può, nel rideterminare la pena a seguito del riconoscimento della continuazione, applicare per i reati-satellite aumenti di pena superiori a quelli già fissati dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile: ciò violerebbe il giudicato in favore del condannato.
- Se una porzione di pena è già stata definitivamente determinata dal giudice della cognizione, quella parte è coperta da giudicato e non può essere ulteriormente aggravata in sede esecutiva; la discrezionalità del giudice dell'esecuzione opera solo nei limiti non già definiti dal giudicato.
- L'eccezione che autorizza il giudice dell'esecuzione a ricevere istanze di sostituzione della pena (ex D.Lgs. 150/2022) è strettamente limitata ai casi in cui il procedimento risultava pendente dinanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore del decreto (30/12/2022); altrimenti l'istanza doveva essere proposta nel giudizio di cognizione competente.
- In pratica, per casi simili: verificare sempre se e quale giudicato si è formato sulle singole porzioni di pena prima di chiedere una nuova quantificazione in sede esecutiva; se si contesta un aumento, documentare che la misura applicata eccede quella già fissata in sede di cognizione.
- Per ottenere la sostituzione della pena detentiva con pena alternativa è fondamentale proporre l'istanza davanti al giudice competente nella fase di cognizione quando ciò era possibile; in assenza di tempestiva iniziativa in quella sede, la possibilità di ottenere la sostituzione in esecuzione è eccezionale e soggetta ai vincoli del regime transitorio.
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