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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04261/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato in primo grado l’estratto di ruolo riferito a una cartella di pagamento, sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo in occasione di verifiche effettuate presso gli sportelli dell’ente della riscossione. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso. In appello, il contribuente aveva chiesto solo la riforma del capo sulle spese, ritenute troppo basse, mentre l’ufficio aveva proposto appello incidentale per ottenere la riforma integrale della decisione e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, deducendo anche la corretta notifica della cartella. La CGT di secondo grado aveva accolto l’appello incidentale e dichiarato inammissibile il ricorso originario. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione degli artt. 23-54 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che l’appello incidentale dell’ufficio fosse tardivo perché depositato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale; da ciò, a suo dire, sarebbe derivato un giudicato interno sull’ammissibilità del ricorso di primo grado e l’impossibilità di esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sul giudicato implicito in materia di vizi processuali: se il giudice di primo grado omette di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio e decide nel merito, la parte interessata deve impugnare sul punto nel grado successivo, altrimenti si forma giudicato interno; restano però salvi i vizi rilevabili in ogni stato e grado e, soprattutto, le questioni "fondanti" come l’interesse ad agire. Nel caso concreto, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è stata ricondotta a un problema di carenza di interesse ad agire, perché l’estratto non contiene una pretesa impositiva e, nel processo tributario, non basta a fondare un interesse autonomo all’azione. La Corte ha quindi escluso che potesse consolidarsi un giudicato interno sulla questione di ammissibilità e ha ritenuto correttamente esaminabile l’appello incidentale dell’ufficio. Il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre una nullità processuale per violazione della disciplina sul giudicato interno e sull’ammissibilità dell’appello incidentale

  • artt. 23-54 d.lgs. 546/1992

    invocati dal ricorrente per sostenere la tardività dell’appello incidentale nel processo tributario

  • art. 100 c.p.c.

    "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse"

    richiamato come norma fondante dell’interesse ad agire, ritenuto requisito sostanziale non formabile in giudicato implicito quando manchi in concreto

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di conversione del vizio processuale in motivo di gravame e alla formazione del giudicato interno

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sulle funzioni del collegio e del relatore dopo la proposta accelerata

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    esclusa l’applicazione della condanna aggravata perché la decisione del collegio è stata difforme dalla proposta accelerata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. n. 228 del 2012

    richiamata come legge che ha modificato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

  • d.lgs. n. 110 del 29 luglio 2024

    richiamato per evidenziare che il legislatore recente esige l’indicazione di specifiche situazioni rivelatrici dell’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’impugnazione dell’estratto di ruolo non è di per sé sufficiente a fondare l’interesse ad agire, perché l’estratto non esprime una pretesa impositiva; occorre allegare e dimostrare una concreta situazione lesiva o minacciata.
  • La mancata impugnazione di una questione processuale rilevabile d’ufficio, non espressamente decisa dal primo giudice che abbia deciso nel merito, può determinare giudicato interno, salvo che si tratti di vizi rilevabili in ogni stato e grado o di questioni fondanti come l’interesse ad agire.
  • L’interesse ad agire costituisce un presupposto processuale sostanziale che resta rilevabile d’ufficio e non si consolida in giudicato implicito ove la sua mancanza renda la pronuncia inutiliter data.
  • L’eccezione di tardività dell’appello incidentale non può paralizzare il rilievo di una questione fondante, quale la carenza di interesse ad agire all’impugnazione di un atto privo di autonoma portata impositiva.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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