Cassazione Penale, Ordinanza n. 20233/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 688,00 di multa per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità. In particolare, ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare, da un lato, che la sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione era riferibile al solo proprietario dell'immobile e, dall'altro, che la modica quantità di droga rinvenuta addosso al ricorrente era destinata a uso personale. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità, perché miranti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e già disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e analitica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura si risolveva in una riproposizione di questioni di merito e in una richiesta di rivalutazione delle prove, estranea al sindacio di legittimità, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva spiegato in modo puntuale gli elementi da cui desumere la responsabilità dell'imputato per concorso con il proprietario dell'abitazione nella detenzione ai fini di spaccio: i frequenti accessi in strada e i rientri nell'immobile, la stabile presenza in casa con effetti personali, il rinvenimento di marijuana nella camera da letto e sotto il cuscino del divano sul quale si era seduto, nonché il possesso di 2,6 grammi di cocaina nelle tasche dei pantaloni. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La fattispecie contestata riguarda la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in ipotesi di lieve entità.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera richiesta di una diversa lettura delle prove rispetto a quella operata dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la sentenza impugnata presenti specifiche criticità argomentative o travisamenti decisivi delle emergenze processuali; non basta riproporre questioni già esaminate e disattese in appello.
- La responsabilità per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio può essere desunta, in concorso con altri, da un complesso di elementi fattuali convergenti, quali la stabile presenza nell'immobile, i movimenti compatibili con contatti illeciti, il rinvenimento della droga in locali o pertinenze nella disponibilità dell'imputato e la detenzione di quantitativi ulteriori sulla persona.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili imputabili al ricorrente, la Corte può applicare la sanzione economica in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Come è indicizzato
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