Cassazione Penale, Sentenza n. 27535/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato che, mentre espia una pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, chiede l’affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza di Bari respinge le domande ritenendo non formulabile una prognosi favorevole sulla sua pericolosità sociale: valorizza la gravità dei reati oggetto di esecuzione, una precedente violazione degli arresti domiciliari esecutivi consistita nell’installazione di microcamere sul balcone dell’abitazione, i plurimi precedenti penali per rapine aggravate in ambito associativo, nonché una condotta intramuraria irregolare per il possesso di una chiavetta Amazon con antenna esterna; aggiunge inoltre che manca un serio percorso di revisione critica del vissuto criminale. Il ricorso per cassazione deduce: 1) violazione degli artt. 47 e 50 ord. pen. e vizio di motivazione, per non aver considerato la relazione dell’Equipe di Osservazione e Trattamento della Casa circondariale, che avrebbe evidenziato disponibilità lavorativa, supporto familiare, buon comportamento intramurario e prossimo fine pena; 2) violazione dell’art. 47 ord. pen., perché il Tribunale avrebbe preteso una completa revisione critica del passato, requisito non previsto dalla norma; 3) vizio di motivazione, per omessa considerazione degli elementi favorevoli emersi in istruttoria, quali lavoro disponibile, sostegno familiare ed estinzione dell’unico carico pendente.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondati i primi due motivi perché il Tribunale ha svolto una motivazione articolata e coerente sulla perdurante pericolosità sociale, valorizzando non solo la gravità dei reati espiati ma anche condotte successive oggettivamente negative, tra cui una grave violazione penale durante gli arresti domiciliari e una successiva violazione disciplinare intramuraria, oltre al mancato raggiungimento di una piena revisione critica. La Corte precisa che il giudice di sorveglianza non è vincolato dai giudizi di idoneità espressi dagli organi di osservazione, ma deve solo considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita. Quanto al terzo motivo, osserva che il Tribunale ha escluso l’emersione di elementi favorevoli nuovi rispetto alla precedente decisione e che, comunque, il giudizio negativo sull’attualità della pericolosità e sul percorso rieducativo rendeva superflua l’analisi delle opportunità lavorative o del supporto familiare. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La concessione dell’affidamento in prova richiede una valutazione prognostica positiva sull’assenza di pericolosità e sul percorso del condannato; non è richiesto, come requisito testuale autonomo, un’espressa e totale revisione critica del passato, ma tale elemento può essere apprezzato nel quadro complessivo della personalità.
La semilibertà presuppone una valutazione complessiva della personalità e della possibilità di esito favorevole del trattamento, da compiersi anche alla luce della condotta successiva al reato.
È richiamato come precedente violazione penale commessa durante gli arresti domiciliari, valorizzata ai fini della pericolosità sociale e della negativa prognosi per le misure alternative.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissione alle misure alternative alla detenzione, il giudice deve valutare non solo la gravità e natura dei reati espiati, ma anche la condotta successivamente tenuta dal condannato, con riferimento a elementi attuali positivi e negativi idonei a fondare una prognosi sulla recidiva e sul buon esito del trattamento.
- Il giudice di sorveglianza non è vincolato alle conclusioni favorevoli dell’équipe di osservazione e trattamento o degli organi trattamentali, dovendo autonomamente selezionare e ponderare le informazioni sulla personalità del condannato in rapporto alle finalità rieducative e alle esigenze di prevenzione della recidiva.
- Una grave condotta illecita successiva, specie se posta in essere durante una misura restrittiva in corso, può costituire indice decisivo di perdurante pericolosità sociale e legittimare il diniego delle misure alternative anche in presenza di elementi favorevoli come lavoro, famiglia o fine pena prossimo.
- La mancanza di una piena revisione critica del proprio vissuto criminale, pur non essendo un requisito formale autonomo della misura, può legittimamente concorrere al giudizio complessivo negativo sulla idoneità del condannato a fruire del beneficio.
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