Cassazione Civile, Ordinanza n. 24055/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di un lavoratore che aveva prestato attività dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2016, in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, con mansioni di assistente amministrativo appartenente al personale ATA. I giudici di merito avevano accertato, ai sensi dell'art. 2126 c.c., che l'attività era sostanzialmente subordinata e avevano condannato l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive e contributive maturate dalla sottoscrizione del primo contratto, escludendo la prescrizione sul rilievo che essa avrebbe iniziato a decorrere solo dalla cessazione del rapporto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per errata individuazione del dies a quo del termine prescrizionale quinquennale. L'INPS e il lavoratore hanno resistito con separati controricorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del Ministero. Richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dal giorno della loro insorgenza per quelli maturati in corso di rapporto e dalla cessazione solo per quelli che nascono a fine rapporto, ha esteso tale regola anche all'ipotesi in cui il rapporto sia stato formalmente qualificato in modo diverso ma sia sostanzialmente subordinato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il diritto alle differenze retributive può sorgere anche quando il rapporto, pur formalmente diverso, risulti in concreto svolto con caratteri di subordinazione
richiamato per la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi
la decorrenza della prescrizione va individuata nel momento in cui il diritto può essere fatto valere
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione di legge
richiamato per il rinvio alla motivazione della precedente pronuncia delle Sezioni Unite
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre, per i crediti che maturano durante il rapporto, dal momento della loro insorgenza; per quelli che sorgono alla cessazione del rapporto, dalla data di cessazione.
- Nei rapporti a tempo determinato non è configurabile un metus del lavoratore nei confronti della pubblica amministrazione idoneo a differire la decorrenza della prescrizione, poiché il mancato rinnovo integra una mera aspettativa di fatto.
- La regola sulla decorrenza della prescrizione si applica anche quando il rapporto sia stato formalmente qualificato in modo diverso, ma possa essere accertato in concreto come subordinato, con conseguente insorgenza del diritto alle differenze retributive ex art. 2126 c.c.
- L'erronea individuazione del dies a quo della prescrizione dei crediti di lavoro integra violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. e comporta cassazione con rinvio della sentenza di merito.
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