Cassazione Penale, Ordinanza n. 26527/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse diretta a sollecitare una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita al giudice di legittimità e che la motivazione della Corte di appello fosse immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di frode in assicurazioni. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, sostenendo che le prove poste a fondamento della condanna non consentissero di affermare la colpevolezza e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione integrale della capacità dimostrativa del materiale probatorio. La Corte di cassazione rileva che la censura mira a ottenere un nuovo apprezzamento del merito, precluso in sede di legittimità, e che la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta a sostegno della responsabilità.
Norme richiamate
Il reato contestato è stato ritenuto sussistente sulla base della motivazione della sentenza di merito; la Corte di cassazione non entra nel merito della ricostruzione fattuale ma verifica solo l'assenza di vizi logici o giuridici della decisione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione integrale delle prove e delle risultanze processuali, poiché tale operazione appartiene ai giudici di merito.
- La censura sulla motivazione della sentenza è ammissibile solo se denuncia specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata; non basta contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
- Quando la sentenza di merito espone in modo coerente e non manifestamente illogico le ragioni della conferma della responsabilità, il ricorso che mira a una diversa ricostruzione del fatto è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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