Cassazione Penale, Sentenza n. 7138/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma della condanna per incendio doloso (inizialmente contestato ai sensi degli artt. 423 e 425 c.p., poi derubricato in primo grado all'art. 424, secondo comma) per il fatto del 26/4/2018: appiccamento del fuoco al box commerciale della MASELLI con utilizzo di liquido combustibile, con pericolo per la pubblica incolumità. In primo grado (Tribunale di Taranto, 27/1/2020) condanna a 5 anni e provvisionale di €20.000; in appello (16/9/2020 Corte di Lecce) conferma della responsabilità e applicazione dell'aggravante di cui all'art. 425, primo comma, n.4). Il ricorrente contestava in cassazione: carenza di indizi gravi, precisi e concordanti (art.191,192 c.p.p.), criticava l'attendibilità di dichiarazioni della persona offesa, richiamava possibili alternative indizianti verso terzi, sosteneva che non fosse dimostrato che il ricorrente fosse alla guida dell'auto rilevata dai sistemi satellitari e dalle telecamere, contestava l'interpretazione dell'intercettazione (frasi allusive quali "bruschette" / "ho capito") e chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i motivi riproducevano in termini generici le stesse censure già esaminate e respinte in appello (mancanza di specificità), e si limitavano a chiedere una rivalutazione degli elementi probatori invece di censurarne profili di diritto o vizi motivazionali puntuali. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione indiziaria dei giudici di merito (elementi convergenti: presenza dell'autovettura nei pressi dell'incendio rilevata da sistema satellitare e videosorveglianza, rifornimento di carburante anomalo, sosta coincidente con il fatto, disponibilità di chiavi e simulazione di effrazione, conoscenza e spegnimento delle luci, mancata replica dell'imputato all'allusione intercettata, movente economico). È stata ritenuta corretta anche la riqualificazione e l'applicazione dell'aggravante dell'art.425, n.4 (detersivi/merce infiammabile), e legittimo il diniego delle attenuanti generiche alla luce dell'entità del danno e dei precedenti. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come riferimento alla fattispecie di incendio: la Corte ha preso in considerazione la disciplina dell'incendio nel quadro della ricostruzione del fatto, pur essendo intervenuta derubricazione in primo grado.
art. 425, primo comma, n. 4) cod. pen.
Applicata come circostanza aggravante: i prodotti per la pulizia (detersivi, solventi, alcool presenti nel negozio) sono stati ritenuti riconducibili alle materie infiammabili/combustibili contemplate dalla norma, giustificando l'aggravante.
art. 424, secondo comma, cod. pen.
Richiamato rispetto alla derubricazione operata in primo grado (danneggiamento seguito da incendio); la Corte d'appello ha però riqualificato il fatto riconoscendo il dolo idoneo a configurare l'incendio doloso.
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Richiamato in relazione alla riqualificazione e al trattamento della pena nel corso dell'appello (riferimento formale nel quadro delle statuizioni penali).
Richiesto dal ricorrente come criterio di valutazione della prova, ma la Corte ha ritenuto che le risultanze rispettassero i criteri richiesti per gli indizi.
Norma richiamata dalla Corte per spiegare la valutazione degli indizi: i giudici di merito hanno valutato singolarmente gli elementi e poi nel loro complesso per verificare gravità, precisione e concordanza.
Citato dal ricorrente in relazione a vizio di motivazione e al ravvisarsi di profili che, a suo dire, avrebbero reso la sentenza carente; la Corte ha ritenuto le censure generiche e inammissibili.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020
Norma che ha consentito la formulazione della requisitoria scritta del Procuratore generale; menzionata nel procedimento per la forma della conclusione del PM.
art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato nei principi sull'inammissibilità del ricorso per motivi non specifici: il ricorso deve contenere motivi specifici e adeguatamente collegati alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e non una ripetizione generica dei motivi già esaminati in appello; l'assenza di un collegamento argomentato con i passaggi motivazionali della sentenza di secondo grado rende il ricorso inammissibile.
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito o per chiedere la rivalutazione di indizi: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi probatori, senza censurare vizi logico-giuridici della motivazione, sono inammissibili.
- Nella prova basata su indizi il giudice deve valutare la gravità, precisione e concordanza degli elementi singolarmente e nel loro complesso; se da tale valutazione unitaria derivi un convincimento oltre ogni ragionevole dubbio, la condanna è legittima anche se fondata su indizi.
- Il silenzio o la mancata replica dell'indagato in contesti intercettati può assumere rilievo probatorio solo se inserito in un contesto indiziario complessivo che renda quella condotta spiegabile principalmente come conferma dell'accusa.
- La riqualificazione del fatto in appello (anche in senso più grave) è consentita per correggere la qualificazione giuridica a condizione di restare entro i limiti del fatto sottoposto a giudizio e senza 'reformatio in peius' sulla pena.
- L'aggravante per presenza di ammassi o depositi di materie infiammabili/comubustibili può trovare applicazione anche quando la merce specifica (es. detersivi, solventi) è notoriamente infiammabile o combustibile.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche può essere escluso in presenza di notevole danno causato alla vittima e di precedenti penali dell'imputato; tali elementi sono valutati dalla corte di merito e difficilmente riesaminabili in cassazione se adeguatamente motivati.
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