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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18783/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi disposto, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in dispositivo in ragione del carattere dilatorio del ricorso e dell'elevato coefficiente di colpa che ha connotato la causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rideterminato, sulla base dell'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., la pena in anni uno e mesi otto di reclusione e 3.330 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso in Aversa il 17 marzo 2025. In cassazione ha dedotto, in modo generico, violazione di legge con riferimento alle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, in presenza di pena concordata tra le parti e di rinuncia ai residui motivi di appello da parte del difensore munito di procura speciale, non poteva essere utilmente prospettata una censura volta a far valere l'art. 129 c.p.p. nei termini dedotti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Indica il reato oggetto del giudizio; la sentenza non affronta il merito della fattispecie, ma richiama il titolo di reato per cui la pena è stata concordata.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Consente la decisione sulla base dell'accordo delle parti in appello; la Corte valorizza la circostanza che la pena sia stata concordata e che il difensore avesse rinunciato ai residui motivi.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione delle cause di non punibilità è ritenuta genericamente prospettata e comunque inammissibile nel contesto della definizione concordata della pena e della rinuncia ai motivi residui.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità pronunciata senza formalità.

Massime di principio

  • Quando la pena è stata concordata in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato ai residui motivi di impugnazione, il ricorso per cassazione che si limiti a una generica deduzione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. è inammissibile.
  • La rinuncia ai motivi di appello, inserita in un accordo sulla pena validamente raggiunto tra le parti, preclude una successiva impugnazione di legittimità basata su censure incompatibili con la struttura del patteggiamento in appello.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può pronunciarsi senza formalità e deve applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende quando ricorrano i presupposti.
  • La valutazione della dilatorietà del ricorso e dell'elevato coefficiente di colpa rileva ai fini della quantificazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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