Cassazione Penale, Ordinanza n. 08428/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso avverso la sentenza di appello censurava il diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che non potesse ritenersi integrato il comportamento abituale ostativo e che mancasse una formale declaratoria di delinquente abituale. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva invece motivato adeguatamente sulla non occasionalità del fatto valorizzando precedenti penali specifici, ritenuti sufficienti a escludere il beneficio, senza necessità di una formale dichiarazione di abitualità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la decisione di merito che aveva escluso la particolare tenuità del fatto per la presenza di precedenti specifici, indice di comportamento non occasionale e di abitualità ostativa. In conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è preclusa dal comportamento abituale dell'autore; ai fini dell'ostacolo rilevano anche precedenti penali specifici idonei a dimostrare la non occasionalità della condotta, senza necessità di una formale dichiarazione di delinquenza abituale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che l'inammissibilità sia stata determinata senza colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, il comportamento abituale ostativo può desumersi dalla commissione di altri reati della stessa indole, anche se previsti da norme diverse, quando emergano caratteri fondamentali comuni e un quadro di non occasionalità della condotta.
- Non è necessaria una formale dichiarazione di delinquente abituale per escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. quando la motivazione dia conto di precedenti specifici e della reiterazione significativa della condotta.
- La censura di legittimità è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione della valutazione di merito adeguatamente motivata circa la non occasionalità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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