Cassazione Civile, Sentenza n. 41235/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Esecuzione forzata promossa da Antonio Grassi sul credito che questi vantava verso Telecom Italia; pignoramento presso terzi sul credito della debitrice Telecom verso Poste Italiane, con ordinanza di assegnazione per euro 2.948,44 notificata a Poste Italiane. Grassi denunciava l'inottemperanza del terzo pignorato e chiedeva interessi moratori, rivalutazione e risarcimento da mora (richiamando artt. 1218, 1224 e 1226 c.c.). Poste Italiane affermava di avere adempiuto mediante assegno emesso il 26.4.2011 (o comunicato pagamento il 14.4.2011), riscosso da Grassi il 5.5.2011. Il Giudice di pace accolse la domanda di Grassi e liquidò un risarcimento equitativo di euro 200; il Tribunale di Crotone confermò in appello la responsabilità contrattuale del terzo per il mancato adempimento e il pregiudizio subito dall'attore. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di Poste Italiane per difetto di valida procura speciale a ricorrere: la procura notarile che avrebbe autorizzato Andrea Sandulli a conferire la procura non è stata depositata e nel fascicolo vi erano incongruenze (diversi numeri di repertorio e assenza di menzione di Sandulli nelle procure depositate). Per questo motivo la Corte non ha esaminato il merito della controversia e ha quindi lasciato intatta la sentenza di merito. Poste Italiane è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000, oltre euro 200 per spese vive, IVA, cassa forense e spese forfettarie secondo il DM citato; è stato inoltre dato atto della possibile applicazione dell'aggravio relativo al contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.
Norme richiamate
Norma richiamata nella domanda di primo grado come fondamento della responsabilità per inadempimento; nel testo di cassazione è citata come fatto allegato dall'attore ma la Corte non decide sul merito
Invocata dall'attore per ottenere il risarcimento del danno da mora non assorbito dagli interessi legali; la Corte d'appello ha ritenuto provato il pregiudizio e il giudicato interno su tale punto, ma la Cassazione non ha valutato il merito per inammissibilità
Richiamato in primo grado per chiedere, in via equitativa, la liquidazione del danno; citato nelle domande ma non esaminato dalla Cassazione
Applicato dalla Corte per assegnare le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della possibilità che la ricorrente debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione all'inammissibilità del ricorso
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Norma richiamata per la liquidazione delle spese forfettarie e modalità di calcolo delle spese processuali da rifondere
Massime di principio
- In cassazione è imprescindibile depositare la procura speciale valida e riferibile espressamente alla persona che conferisce la procura; l'assenza o l'incongruenza della procura può determinare l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito
- Quando un terzo pignorato non esegue l'ordinanza di assegnazione, può sorgere responsabilità contrattuale del terzo per il mancato adempimento; il creditore può chiedere interessi moratori e risarcimento per i danni ulteriori subiti
- La prova dell'adempimento antecedente alla notifica dell'atto di citazione grava sul terzo pignorato: è necessario documentare in modo chiaro la data e le modalità del pagamento (data emissione assegno, data di consegna, documenti di incasso) per opporre l'eccezione di tempestivo adempimento
- Il giudice può riconoscere un ristoro equitativo per il comportamento del terzo pignorato quando è accertata la lesione di interessi economici derivanti dalla mancata esecuzione; tuttavia la quantificazione equitativa richiede adeguata motivazione e prova del danno
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per vizi formali, la parte soccombente può essere condannata alle spese e ad ulteriori oneri (contributo unificato), indipendentemente dall'esito del merito nei gradi precedenti
- Per le società è buona prassi predisporre e depositare in modo trasparente e coerente tutte le procure notarili o deleghe utilizzate nei diversi gradi di giudizio, assicurandosi che i repertori e i riferimenti siano corretti e coerenti con l'epigrafe del ricorso
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