Cassazione Penale, Sentenza n. 25041/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra due distinte sentenze definitive: una per bancarotta fallimentare riferita alla dichiarazione di fallimento di una società nel 2009 e una seconda per più reati fallimentari riferiti a un diverso fallimento del 2021. Il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ritenendo che i fatti fossero sì omogenei per natura, ma troppo lontani nel tempo per essere ricondotti a un unico originario disegno criminoso, ravvisando invece una inclinazione a delinquere. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe confuso l'aggravante/istituto della continuazione interna con la continuazione tra procedimenti diversi; avrebbe valorizzato in modo esclusivo e decisivo la distanza temporale; avrebbe omesso di considerare dati indicati nell'istanza, come la presunta regia familiare e gestionale unitaria, i collegamenti tra società, gli affitti di azienda, i flussi finanziari incrociati, gli accolli di mutui e l'impiego di provviste per coprire debiti personali, elementi che secondo la difesa dimostravano un'unica programmazione criminosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, ai fini dell'art. 81 c.p., il giudice deve verificare in concreto se dalle modalità e dai tempi delle diverse condotte emergano indici di una sostanziale unicità del disegno criminoso; ha ribadito che la mera omogeneità dei reati o una generica tendenza a delinquere non bastano. Nel caso concreto ha ritenuto logicamente e adeguatamente motivata la decisione del giudice dell'esecuzione, che aveva valorizzato la notevole distanza temporale tra i fatti (circa dodici anni) per escludere che la seconda bancarotta fosse stata preordinata sin dall'origine insieme alla prima. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La continuazione richiede una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte, almeno nelle linee essenziali, in vista di un unico fine concreto e specifico; non basta una mera abitualità criminosa o una generica tendenza a delinquere. La distanza temporale può essere indice, ma non è criterio esclusivo automatico.
È il veicolo processuale per chiedere in executivis il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di distinti giudicati.
artt. 110 c.p. e 216 R.D. 267/1942
Richiamati come base della prima sentenza irrevocabile per fatti di bancarotta fallimentare.
Richiamato come una delle fattispecie oggetto della seconda sentenza definitiva in materia di bancarotta fallimentare.
Richiamato come ulteriore fattispecie fallimentare contestata nella seconda sentenza.
art. 217 co. 1 n. 4 R.D. 267/1942
Richiamato come ulteriore reato fallimentare oggetto della seconda sentenza.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reati già giudicati occorre verificare se, al di là dell'omogeneità delle fattispecie, vi sia stata una programmazione unitaria e originaria delle diverse condotte in vista di un fine concreto e circoscritto.
- La mera reiterazione di condotte dello stesso tipo, la ricaduta nel reato o l'abitualità criminosa non equivalgono all'unità del disegno criminoso richiesta dall'art. 81 c.p.
- La distanza cronologica rileva come indizio logico della mancanza di un unico disegno, soprattutto quando è consistente e non accompagnata da specifiche ragioni che spieghino una preordinazione frazionata nel tempo.
- La valutazione sulla sussistenza della continuazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per carenza o illogicità della motivazione.
- In sede esecutiva il giudice può fondare il diniego della continuazione anche su un singolo indice significativo, purché la motivazione spieghi in modo coerente perché da esso si desuma l'assenza di una preordinazione unitaria.
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