Cassazione Penale, Sentenza n. 49659/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 10/10/2022 che, riformando la sentenza di primo grado, aveva riqualificato e confermato diverse fattispecie di bancarotta (documentale e patrimoniale), dichiarato estinte per prescrizione alcune violazioni tributarie nei confronti del Bastianelli e riconosciuto responsabilità penali per false comunicazioni sociali, distrazioni e altre condotte. Le censure principali dei ricorrenti erano: contestazione della qualifica soggettiva (amministratore di fatto) attribuita al Cinalli e, più in generale, della responsabilità amministrativa e omissiva; mancanza o insufficienza della motivazione in ordine al dolo richiesto per la bancarotta documentale (specifica vs generica) e per la bancarotta patrimoniale impropria derivante da false comunicazioni di bilancio; vicende di fatto sulla cronologia delle condotte (anni 1987/1992) rispetto all'assunzione di cariche; mancata considerazione dei vantaggi compensativi infragruppo (art. 2634 c.c.); violazione del diritto di difesa per mancata indicazione puntuale delle soglie di punibilità delle false comunicazioni; ed eccessività del trattamento sanzionatorio e mancata valutazione favorevole della condotta processuale collaborativa
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, dichiarandoli infondati. Ha confermato la ricostruzione di merito operata dalla Corte di Appello di Ancona: il ruolo decisionale e direttivo del Cinalli è stato ritenuto provato anche sul piano fattuale (amministratore di fatto), le condotte di bancarotta documentale e patrimoniale impropria sono state adeguatamente motivate e qualificate, e il nesso di causalità tra falsificazioni contabili reiterate e dissesto è stato ritenuto dimostrato. La Cassazione ha inoltre affermato che la ricostruzione probatoria è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi specifici, ha ritenuto che la documentazione rinvenuta successivamente non esclude il reato di bancarotta documentale (poiché la ricostruzione 'aliunde' conferma la difficoltà originaria di ricostruire il patrimonio) e ha ritenuto insussistente la violazione del diritto di difesa relativa alla mancata indicazione puntuale delle soglie di punibilità. Conseguentemente ha confermato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e li ha condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile. Restano ferme le statuizioni della Corte d'Appello, ivi compresa la dichiarazione di estinzione per prescrizione di talune posizioni tributarie a carico del Bastianelli e l'assoluzione dall'associazione criminosa per entrambi ove già dichiarata in appello
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare i motivi ammissibili in cassazione rispetto agli atti di impugnazione; la Corte ricorda i limiti di sindacabilità in sede di legittimità
Riferimento alla responsabilità degli amministratori: la Corte valuta la nozione di posizione di garanzia e richiede elementi che provino la conoscenza dei fatti pregiudizievoli e l'omissione di atti idonei ad impedirne gli effetti
Richiamato unitamente al previgente art. 2622 per le false comunicazioni sociali; la Corte segnala la continuità normativa e la necessità di valutare le soglie di punibilità nel complesso
art. 2622 cod. civ. (previgente)
le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta
La Corte osserva che, nel caso concreto, gli importi falsamente indicati in bilancio erano di entità tale da superare le soglie e giustificare l'accusa di false comunicazioni sociali causanti il dissesto
Norma citata con riferimento ai 'vantaggi compensativi' infragruppo: la Corte richiede prova concreta e convincente che le erogazioni abbiano prodotto un vantaggio compensativo tale da escludere rilevanza penale degli atti distrattivi
La relazione del curatore ai sensi di questa norma è stata utilizzata come fonte probatoria dettagliata sulle poste di bilancio oggetto di contestazione, e la Corte ritiene che abbia consentito il corretto contraddittorio in merito
Richiamato nella valutazione della correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ritiene che il diritto di difesa non sia stato compromesso quando l'imputato ha potuto difendersi concretamente sulla ricostruzione fattuale fornita in giudizio
Massime di principio
- La qualificazione di 'amministratore di fatto' richiede prove concrete e convergenti delle funzioni direttive svolte nella vita aziendale; la mera permanenza o titolo formale non è sufficiente, ma elementi indiziari reiterati possono supportare la qualificazione
- La bancarotta documentale può essere integrata anche se successivamente si riesce in parte a ricostruire la documentazione 'aliunde': ciò che rileva è che la tenuta contabile originaria abbia reso la ricostruzione difficile o gravemente agevolata solo da acquisizioni esterne
- La distinzione tra bancarotta documentale 'specifica' (dolo specifico) e 'generica' (dolo generico) è importante, ma la contestazione alternativa è ammissibile; il dolo può essere desunto da indici sistematici di alterazione contabile reiterata
- Per le false comunicazioni sociali che producono dissesto è necessario accertare non la volontà di causare insolvenza in senso tecnico, ma la consapevolezza della probabile diminuzione delle garanzie dei creditori (dolo intenzionale/consapevolezza del rischio di squilibrio)
- L'esistenza di operazioni infragruppo non esclude automaticamente la rilevanza penale: i vantaggi compensativi devono essere provati con elementi che dimostrino un effettivo e giustificato beneficio per la società che eroga le somme
- In sede di legittimità la rivalutazione delle risultanze di fatto è limitata; le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione degli elementi probatori sono generalmente inammissibili se non indicano vizi di diritto o illogicità della motivazione
- Il diritto di difesa non è violato quando l'imputazione enuncia chiaramente gli elementi essenziali dell'addebito e le risultanze emerse in istruttoria consentono al difensore di confrontarsi concretamente con le accuse
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