Cassazione Penale, Sentenza n. 43719/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, sul rinvio della Corte di Cassazione, aveva dichiarato "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione anche relativamente al reato di associazione (art. 416 c.p.), dopo che la Cassazione aveva già dichiarato prescritti i reati fiscali contestati ai capi 16-41 (violazioni del d.lgs. n.74/2000: emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, omesso versamento IVA, occultamento e distruzione di documenti contabili) e aveva rimesso alla Corte di merito la valutazione sul reato associativo. Il ricorrente deduce vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e): a suo avviso la Corte territoriale avrebbe impropriamente utilizzato una formula di proscioglimento in luogo della semplice dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, richiamando per relationem la motivazione del GUP e senza valutare adeguatamente la inattendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato Di Fenza e gli elementi che, secondo il ricorrente, distinguerebbero le condotte contestate (tempi e numerosità dei reati) rendendolo estraneo al delitto associativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n.35490/2009) secondo cui la prevalenza di una formula di proscioglimento sulla causa estintiva per prescrizione è ammessa solo se l'innocenza emerge con chiarezza tale da consentire una constatazione "ictu oculi"; nel caso in esame gli elementi addotti dal ricorrente non avevano la chiarezza ed evidenza richieste. Perciò il provvedimento impugnato è stato confermato nei suoi effetti e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che incrimina l'associazione per delinquere; nel caso è stato oggetto di valutazione relativamente all'eventuale prescrizione e alla necessità di evidenza per adottare una formula di proscioglimento sostanziale
Riferimento alle fattispecie di reato fiscale (emissione/fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, omesso versamento IVA, occultamento/distruzione di documenti contabili) contestate nei capi 16-41 e dichiarate prescritte dalla Cassazione
Richiama il limite alla prevalenza della causa estintiva sulla formula di proscioglimento; l'assoluzione nel merito può essere pronunciata in luogo della dichiarazione di estinzione solo se l'innocenza emerge con evidenza
art. 531, comma 1, cod. proc. pen.
Collegato al principio che regola la formula di proscioglimento e l'operatività del criterio della prevalenza della causa estintiva in ogni stato e grado del processo
Cass. Sez. U. n. 35490 del 28/5/2009 (Tettamanti)
Giurisprudenza di riferimento che stabilisce che la causa estintiva per prescrizione può essere sostituita da una formula di proscioglimento solo quando le circostanze che la giustificano emergono in modo incontrovertibile (criterio "ictu oculi"); principio applicato dalla Corte nel rigetto del ricorso
Corte costituzionale n. 275 del 1990
Riferimento richiamato per sottolineare la rilevanza del diritto di difesa e la possibilità di rinunciare alla prescrizione quale aspetto collegato al diritto di difesa stesso
Massime di principio
- La dichiarazione di prescrizione che interviene in un processo può essere sostituita da una formula di proscioglimento solo se l'innocenza dell'imputato emerge con chiarezza tale da non richiedere approfondimenti (criterio "ictu oculi").
- Il giudice di merito non può limitarsi a richiamare per relationem la motivazione di un giudice di grado inferiore quando quella motivazione è stata oggetto di censura: deve svolgere una valutazione autonoma e motivata.
- Le dichiarazioni eteroaccusatorie (di coimputati) richiedono una valutazione critica della attendibilità e non sono, di per sé, idonee a determinare un proscioglimento per prescrizione se mancano i requisiti di chiarezza ed evidenza.
- La giurisprudenza di legittimità tutela sia l'economia processuale sia il diritto di difesa: il bilanciamento porta a limitare i casi in cui la causa estintiva possa essere trasformata in proscioglimento sostanziale.
- Se un ricorso alla Cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
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