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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08707/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per furto, e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto. L'unico motivo riguardava il trattamento sanzionatorio: si contestava il giudizio di bilanciamento in equivalenza tra circostanze contrapposte e, in particolare, il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. In ulteriore subordine, si deduceva un vizio di motivazione illogica per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione discrezionale di merito, non consentita in sede di legittimità, e perché la doglianza sull'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. era generica e inedita.

Norme richiamate

  • art. 62, comma primo, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non risultava utilmente deducibile nel ricorso, che è stato ritenuto sul punto generico e inedito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e non arbitraria.
  • La scelta del giudice di ritenere equivalenti le circostanze, al fine di assicurare l'adeguatezza della pena in concreto, costituisce motivazione sufficiente se logicamente argomentata.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che mirano, sotto la veste del vizio di motivazione, a ottenere una nuova valutazione discrezionale del fatto o del trattamento sanzionatorio.
  • Le doglianze nuove o formulate in modo generico non possono essere accolte in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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