Cassazione Penale, Ordinanza n. 01466/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa per tentato furto. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 344-bis c.p.p., sostenendo che l'azione penale sarebbe divenuta improcedibile per il decorso del termine biennale di definizione del giudizio di appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale derubricato il fatto in tentato furto lieve. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non deducibili in sede di legittimità: il primo perché l'art. 344-bis c.p.p. non era applicabile, trattandosi di fatto commesso il 16 settembre 2018, quindi in epoca anteriore al 2020; il secondo perché il ricorso si limitava a reiterare le doglianze già proposte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già spiegato le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di riqualificazione in tentato furto lieve.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p. al fatto, commesso nel 2018, e ha reputato aspecifico il motivo sulla derubricazione, poiché meramente riproduttivo delle censure di appello e privo di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma incriminatrice del tentativo, in combinato con il furto contestato
richiamato quale norma incriminatrice del furto oggetto di condanna
ritenuto non applicabile al fatto commesso nel 2018, con conseguente insussistenza della dedotta improcedibilità
richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno
richiamato quale disposizione che sanziona con l'inammissibilità i motivi non specifici o non deducibili in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre censure già dedotte in appello e già respinte dal giudice di merito.
- La funzione tipica dell'impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato: il motivo deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, altrimenti difetta di specificità.
- La dedotta improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. non è prospettabile quando la disciplina non sia temporalmente applicabile al fatto-reato, come nel caso di condotte anteriori al 2020.
- La mera lamentela di illogicità o carenza motivazionale, senza confutazione delle ragioni poste a base della decisione di merito, non è idonea a fondare un motivo di ricorso per cassazione.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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