Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28570/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società agricola aveva agito per ottenere la risoluzione di un contratto di affitto agrario relativo a un immobile in Montegranaro, deducendo il mancato pagamento dei canoni mensili. Nel giudizio di primo grado la convenuta non si era costituita tempestivamente e aveva poi chiesto la remissione in termini per articolare prove, istanza respinta. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ordinando il rilascio del fondo e condannando al pagamento dei canoni scaduti e delle spese. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione e la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. In cassazione la controparte ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per inesistenza o nullità della procura speciale; la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione, poiché la procura era stata rilasciata in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, con formula estesa a tutti i gradi e senza riferimento specifico alla sentenza impugnata, in violazione dell’art. 365 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per nullità della procura speciale al difensore, perché non rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e non specificamente riferita al ricorso per cassazione contro una determinata decisione. Ha inoltre condannato il difensore della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, trattandosi di nullità e non di inesistenza della procura.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    a pena di inammissibilità

    La procura speciale per proporre ricorso per cassazione deve essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e deve investire espressamente il difensore del potere di proporre ricorso contro una sentenza determinata.

  • art. 380bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito previsto dalla norma.

  • art. 91 c.p.c.

    L'attività del difensore privo di valida procura non produce effetti nella sfera giuridica della parte, ma rileva ai fini della responsabilità del difensore per le spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la procura speciale deve essere successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata e deve riferirsi in modo specifico a quella decisione, non essendo sufficiente una procura generica conferita in un grado precedente e estesa a tutti i successivi gradi di giudizio.
  • La procura rilasciata per il giudizio di primo grado, ancorché contenga un richiamo alla possibilità di proporre ricorso per cassazione, è invalida se non individua la sentenza da impugnare e non risulta conferita in epoca successiva alla sua pubblicazione.
  • La mancanza di valida procura speciale al difensore determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando il difensore agisce senza valida procura, l’attività processuale non si imputa alla parte, ma il difensore può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità.
  • Se la declaratoria di inammissibilità deriva da nullità della procura e non da sua inesistenza, resta dovuto l’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, se previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.