Cassazione Civile, Ordinanza n. 07604/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un appartamento al quarto piano di un fabbricato ha agito chiedendo che la società costruttrice fosse condannata al ripristino dei luoghi, assumendo che la nuova edificazione fosse stata realizzata in violazione delle distanze legali tra costruzioni e in difformità dal progetto edilizio approvato. La società ha resistito sostenendo che gli edifici non fossero frontisti e confinanti per la presenza di un manufatto interposto e che, comunque, per la parte della nuova costruzione prospiciente l'appartamento dell'attore fosse stata rispettata la distanza di 14 metri. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e delle norme sulle distanze, lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato la censura relativa al criterio di misurazione delle distanze su tutto il fronte dei fabbricati, ma solo rispetto alle parti prospicienti le pareti finestrate dell'appartamento; 2) violazione delle norme sulle distanze e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che lo "sbalzo tamponato" sul lastrico solare della controparte, per le sue caratteristiche dimensionali, dovesse essere computato nel calcolo delle distanze e non escluso come elemento meramente accessorio; 3) motivo sulle spese, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondate le censure sulla corretta misurazione delle distanze legali e sul computo dello sbalzo tamponato. Ha affermato che la distanza tra pareti finestrate va verificata considerando la facciata come caratteristica del fabbricato e che, ai fini del calcolo, vanno esclusi solo gli sporti meramente ornamentali o accessori, non le sporgenze di apprezzabile consistenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi richiamati e provveda anche sulle spese; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
È richiamato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta per omessa pronuncia sulla censura relativa al criterio di misurazione delle distanze.
È invocato dal ricorrente, ma la Corte osserva che il richiamo è improprio per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la censura viene comunque esaminata sotto il profilo sostanziale delle distanze.
Il motivo lo richiama per censurare la motivazione della sentenza d'appello in relazione alla valutazione degli elementi istruttori.
La Corte ribadisce che la nozione di costruzione è unica e che le fonti secondarie non possono derogare, in peius o nel computo, al concetto codicistico di costruzione; il rinvio alle norme integrative consente solo distanze maggiori.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
È richiamato tra le norme sulle distanze; la Corte afferma che la disciplina delle distanze tra pareti finestrate tutela l'intero edificio e deve essere applicata con il corretto criterio di misurazione.
art. 10 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui prescrive la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate, norma che attiene a una caratteristica del fabbricato e tutela l'intero edificio.
art. 8 norme tecniche di attuazione del regolamento edilizio del Comune di Reggio Calabria
"la distanza non viene computata da gronde e balconi aperti che non superano mt 1,50 massimo di sporto ma soltanto da pareti e sbalzi tamponati"
La Corte valorizza la previsione locale nel senso che gli sbalzi tamponati, se non meramente ornamentali o accessori e se di apprezzabile consistenza, vanno computati nel calcolo delle distanze.
art. 10 norme tecniche di attuazione del regolamento edilizio del Comune di Reggio Calabria
È richiamato insieme alle altre norme locali sulle distanze, ritenute non correttamente applicate dal giudice di merito.
art. 19 norme tecniche di attuazione del regolamento edilizio del Comune di Reggio Calabria
È richiamato nel secondo motivo quale norma urbanistico-edilizia rilevante per il computo delle distanze.
Massime di principio
- La distanza legale tra edifici o tra pareti finestrate va valutata in relazione alla facciata del fabbricato come elemento unitario, e la tutela spetta a chi agisce per il rispetto della disciplina urbanistico-edilizia a protezione dell'intero edificio.
- Nel calcolo delle distanze devono essere esclusi solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria; al contrario, le sporgenze edilizie di apprezzabile consistenza e funzione non meramente accessoria devono essere computate.
- Le norme tecniche locali possono integrare la disciplina delle distanze solo nel senso di imporre distacchi maggiori, ma non possono alterare la nozione unitaria di costruzione desumibile dall'art. 873 c.c.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare una specifica censura sulla corretta misurazione delle distanze o applica criteri di computo non conformi ai principi di diritto, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame.
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