Cassazione Penale, Sentenza n. 36564/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 10/12/2021 con cui il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di rideterminazione della pena. La difesa sosteneva che, a seguito di un provvedimento di cumulo emesso il 20/06/2019 che "operava un cumulo per anni 34 di reclusione", doveva applicarsi il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. riducendo la pena ad anni 30 e disponendo l'immediata liberazione. Il successivo provvedimento del 15/02/2020, che aveva invece effettuato cumuli parziali senza applicare il criterio moderatore, era perciò ritenuto illegittimo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. Ha ritenuto che i provvedimenti di unificazione delle pene hanno natura amministrativa e che, nel caso concreto, il provvedimento del 20/06/2019 aveva in realtà già determinato un cumulo parziale (quantificandone il residuo da scontare) mentre il provvedimento del 15/02/2020 ha precisato la formazione di tre cumuli parziali e il residuo complessivo da eseguire. La Corte ha applicato i principi di cooperazione tra gli artt. 663 e 657 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata, concludendo che la motivazione del giudice dell'esecuzione era corretta. Per effetto di ciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sul cumulo giuridico/criterio moderatore: la Corte ha osservato che l'art. 78 trova applicazione nell'ambito di ciascun cumulo parziale formato; non può essere invocato per richiedere automaticamente la riduzione sul totale aggregato se nella determinazione della pena da eseguire si devono formare cumuli parziali distinti in relazione a periodi di detenzione pregressi.
Attribuisce al pubblico ministero incaricato dell'esecuzione il compito di determinare la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene. La Corte indica che tale disposizione va letta congiuntamente all'art. 657 c.p.p. e implica la formazione di cumuli parziali quando occorre tener conto di pluralità di condanne e di periodi di esecuzione già sofferti.
Impone al pubblico ministero di computare, nella determinazione della pena da eseguire, i periodi di custodia cautelare o le pene già espiate dopo la commissione del reato per cui si determina la pena. La Corte lo interpreta nel senso che tali computi richiedono, se del caso, la formazione di distinti cumuli parziali.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità/rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente a pagare le spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 4396 del 17/06/1999 e altre)
Principio che i provvedimenti di unificazione delle pene concorrenti hanno natura amministrativa e sul loro contenuto non si forma il giudicato. Da ciò deriva che successivi provvedimenti di determinazione/precisazione possono essere adottati nell'ambito dell'esecuzione senza che il precedente acquisti natura di giudicato sostanziale.
Massime di principio
- I provvedimenti di cumulo unificatore adottati dal pubblico ministero nell'esecuzione hanno natura amministrativa: non producono giudicato e possono essere integrati o precisati successivamente.
- Nel determinare la pena da eseguire occorre formare cumuli parziali distinti in relazione ai diversi periodi di detenzione o ad eventi temporali rilevanti; in ciascun cumulo parziale si applicano le regole sul concorso di pene (e l'art. 78, se del caso).
- Il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. va valutato all'interno del singolo cumulo parziale e non può essere automaticamente invocato sul totale aggregato se la corretta esecuzione richiede la formazione di cumuli parziali e il trasferimento dei residui tra essi.
- Per impugnare con successo la determinazione della pena da eseguire è necessario dimostrare l'erroneità specifica del computo o la violazione delle regole sui cumuli; mere asserzioni che non tengono conto della logica dei cumuli parziali sono destinate a essere ritenute manifestamente infondate.
- Chi propone ricorso infondato rischia non solo il rigetto/inammissibilità ma anche la condanna alle spese e l'applicazione di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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