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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13008/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mandante)

La controversia

Una società mandante aveva convenuto in giudizio una società agente e il suo legale rappresentante per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla violazione del patto di esclusiva in un rapporto di agenzia verbale del 7.7.2002. Secondo la mandante, l'agente avrebbe trattato prodotti concorrenti e avrebbe incassato provvigioni da un terzo concorrente; la mandante aveva quindi comunicato il recesso per giusta causa. La società agente aveva resistito negando la violazione dell'esclusiva e, in via riconvenzionale, aveva chiesto l'indennità di mancato preavviso, l'indennità di cessazione del rapporto e le provvigioni maturate dopo la cessazione. In appello la mandante aveva censurato: la ricostruzione del vincolo di esclusiva e delle sue deroghe; l'erronea ritenuta prova di comportamenti incompatibili con l'esclusiva; la spettanza delle indennità riconosciute alla controparte; e la motivazione della sentenza di primo grado sulla CTU. In cassazione ha proposto cinque motivi: acquiescenza parziale e violazione del contraddittorio sulla questione dell'esclusiva; violazione degli artt. 1743 e 2697 c.c. per l'accertamento della deroga all'esclusiva; violazione dell'art. 342 c.p.c. per l'asserita genericità delle critiche alla CTU; e nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine all'indennità di mancato preavviso e all'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso: ha escluso che vi fosse acquiescenza interna sulla questione dell'esclusiva, perché non si trattava di un capo autonomo della sentenza di primo grado, ma di una premessa logica delle statuizioni impugnate; ha escluso la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. perché la questione dell'esclusiva e delle sue deroghe era già pienamente dibattuta tra le parti; ha ritenuto infondato anche il motivo sull'art. 1743 c.c. e sull'art. 2697 c.c., osservando che la deroga all'esclusiva può derivare anche da comportamento concludente e che la censura sulla deposizione testimoniale integrava, semmai, un errore revocatorio non deducibile in cassazione. Ha invece accolto i motivi quarto e quinto, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo solo apparente sulle doglianze relative all'indennità di mancato preavviso e all'indennità di cessazione del rapporto, perché aveva trattato come generiche contestazioni ai conteggi della CTU censure che invece investivano i presupposti stessi del diritto alle indennità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tali capi con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    "l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata"

    L'acquiescenza parziale opera solo rispetto a capi autonomi e indipendenti della sentenza; non riguarda mere premesse logiche delle statuizioni impugnate.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma o cassazione parziale produce effetti anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata o cassata.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Non impone la riapertura del contraddittorio su questioni già dibattute nel giudizio di merito.

  • art. 1743 c.c.

    L'esclusiva nell'agenzia è elemento naturale ma non essenziale del rapporto e può essere derogata anche per comportamento concludente delle parti.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è violazione dell'onere della prova quando il giudice di merito ritiene provata, sulla base delle risultanze istruttorie, la deroga all'esclusiva.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura di appello deve investire specificamente i punti decisivi; ma se l'appellante contesta i presupposti sostanziali del diritto, la doglianza non può essere svalutata come generica critica ai conteggi del consulente.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla quando è solo apparente, cioè quando non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 1751 c.c.

    L'indennità di cessazione del rapporto richiede la verifica dei suoi presupposti sostanziali, non solo la quantificazione tecnica.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base della domanda risarcitoria proposta anche nei confronti del legale rappresentante in proprio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di percezione o travisamento della prova, se consiste in una svista materiale sul contenuto obiettivo degli atti, è deducibile con revocazione e non con ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, l'acquiescenza parziale ex art. 329, comma 2, c.p.c. opera solo per i capi autonomi della sentenza; non si estende alle questioni che siano soltanto antecedenti logici della statuizione impugnata.
  • L'effetto devolutivo dell'appello può riproporre al giudice di secondo grado tutte le questioni di fatto e di diritto che costituiscono antecedente logico necessario dei capi investiti dall'impugnazione, senza necessità di appello incidentale se la parte non è soccombente su un capo autonomo.
  • Nel rapporto di agenzia, l'esclusiva ex art. 1743 c.c. ha natura di elemento naturale del contratto ed è derogabile anche per fatti concludenti, purché la deroga sia desumibile dal comportamento complessivo delle parti.
  • La deduzione di un errore nella percezione del contenuto di una prova non integra un motivo di legittimità, ma semmai un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., se ricorrono i relativi presupposti.
  • La motivazione è meramente apparente, e quindi nulla, quando il giudice di merito non si confronta con il reale contenuto delle censure e tratta come attacchi ai calcoli della CTU contestazioni che invece riguardano i presupposti giuridici del diritto azionato.
  • In materia di appello contro statuizioni fondate su CTU, la specificità della censura va apprezzata in relazione al contenuto effettivo dei motivi: se l'appellante contesta l'an debeatur e non il quantum, non può essergli opposta la mera genericità delle critiche ai conteggi.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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