Cassazione Civile, Ordinanza n. 04600/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione del 21 novembre 2002 con cui una società affidataria della gestione del servizio idrico si era impegnata, nell'ambito della gestione del servizio, a farsi carico degli oneri per la fornitura di acqua proveniente da enti terzi ed a pagare direttamente tali fornitori. Il Comune aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 477.788,36 fondato su una fattura emessa dal fornitore terzo per consumi idrici dell'anno 2003. La società aveva proposto opposizione e il decreto era stato revocato; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che spettasse al Comune provare l'esistenza e l'esatto ammontare del debito assunto dall'accollante, e che la fattura prodotta non fosse prova sufficiente perché priva di dettagli sulle singole poste, sui consumi e sull'anno di riferimento. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1273, 1322 e 2697 c.c., sostenendo che la clausola convenzionale integrava un accollo interno e che, trattandosi di azione di adempimento della convenzione, era sufficiente produrre il titolo negoziale e allegare l'inadempimento della società, senza dover provare il quantum del debito del terzo fornitore; 2) omesso esame e vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., deducendo che la fattura del terzo conteneva comunque gli elementi essenziali della fornitura e del relativo importo; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la contestazione della società riguardasse l'esattezza della prestazione di somministrazione eseguita dal terzo e che quindi spettasse alla società dimostrare l'inesattezza dei consumi o dell'importo fatturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha qualificato la clausola come accollo interno, privo di effetti diretti verso il creditore terzo, ma ha precisato che, nell'azione di adempimento della convenzione, il Comune doveva limitarsi a provare il titolo negoziale e l'allegato inadempimento dell'affidataria, mentre spettava alla società dimostrare i fatti estintivi o impeditivi dell'obbligo assunto, ossia che il pagamento diretto non era dovuto in tutto o in parte. È stato quindi censurato l'errore della Corte territoriale per avere posto a carico del Comune la prova del quantum del credito del terzo fornitore.
Norme richiamate
richiamato per qualificare la clausola convenzionale come accollo interno e per escludere effetti diretti verso il creditore terzo
richiamato in relazione all'autonomia contrattuale che consente di costruire l'obbligo assunto dall'affidataria nella convenzione
applicato per ripartire l'onere della prova: il creditore che agisce per l'adempimento deve provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo o l'inesattezza non imputabile dell'adempimento
richiamato per affermare il dovere di cooperazione del creditore nell'esecuzione del rapporto, anche mediante trasmissione dei documenti contabili necessari al pagamento diretto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per il vizio di omesso esame e difetto di motivazione
Cass. Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001
richiamata sul principio secondo cui, nell'azione di adempimento, il creditore prova la fonte del diritto e l'inadempimento allegato, mentre il debitore prova l'adempimento o le cause non imputabili
Cass. n. 826 del 20/01/2015
richiamata a sostegno del medesimo criterio di riparto dell'onere probatorio nell'azione di adempimento
Cass. nn. 15779/2016 e 15780/2016
richiamate per descrivere la funzione economico-organizzativa dell'accollo interno nella gestione di servizi pubblici
Massime di principio
- Nell'accollo interno, l'obbligazione del terzo accollante opera nel solo rapporto interno tra accollato e accollante e non attribuisce di per sé al creditore originario un nuovo diritto nei confronti dell'accollante.
- Quando il creditore agisce per l'adempimento della convenzione di accollo o di un obbligo contrattuale analogo, deve provare il titolo negoziale e allegare l'inadempimento della controparte; non gli è richiesto di provare autonomamente il quantum del debito del terzo se tale dato costituisce soltanto il parametro del pagamento pattuito.
- Il debitore che contesta la pretesa deve dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o l'inesattezza dell'adempimento non imputabile a sé, come l'insussistenza del pagamento dovuto o l'erroneità del computo della prestazione.
- Nel giudizio di adempimento, la mera contestazione del credito del terzo fornitore non basta a ribaltare l'onere probatorio se non sono dedotti e provati specifici fatti idonei a escludere o ridurre l'obbligo assunto dal convenuto.
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