Cassazione Civile, Sentenza n. 1062/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia ereditaria relativa alla successione di Anna Marangoni: la testatrice, oltre alla quota di riserva, aveva attribuito alla figlia Natalia (già donataria di un immobile) la quota disponibile; agli altri figli (Edoardo e Mario) solo la legittima. Il testamento prevedeva inoltre il rimborso a favore di Natalia delle spese sostenute per la casa di S. Anna e per la testatrice stessa. Gli eredi di Eduardo e Mario avevano chiesto la collazione della donazione ricevuta da Natalia; la controversia proseguì poi contro l'erede di Natalia, il ricorrente Mauro Antonio. In appello e in primo grado fu fatto proprio un progetto del consulente tecnico che valutava i beni al momento della divisione; Mauro Antonio ha impugnato la decisione denunciando (i) presunte contraddizioni tra provvedimenti, (ii) errata valutazione della prescrizione e della rinuncia tacita all'azione, (iii) errata applicazione della collazione per imputazione (valutazione al momento della divisione anziché all'apertura della successione), (iv) ingiustificato rigetto dei rimborsi previsti dal testamento e delle somme spese in interesse della comunione ereditaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (contraddizione fra sentenze e deduzione sulla prescrizione/ rinuncia tacita), ma ha accolto il terzo e il quarto motivo. In particolare la Corte ha stabilito che nella collazione per imputazione il bene donato e i beni prelevabili devono essere stimati al valore all'epoca dell'apertura della successione (tempo della morte del donante) e non al momento della divisione; ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione perché riformuli il progetto di divisione e compia le operazioni di imputazione e prelevamento secondo il criterio del valore all'apertura della successione. Inoltre la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa al riconoscimento dei rimborsi: la Corte d'appello aveva confuso l'origine delle spese (disposizione testamentaria vs debito di comunione) e dovrà riesaminarle. Sono stati assorbiti gli altri motivi attinenti alle operazioni di conguaglio e formazione delle parti; le spese del giudizio di cassazione sono demandate alla Corte d'appello in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato come fondamento delle censure per violazione di legge o per motivazione contraddittoria delle decisioni impugnate; la Corte valuta l'ammissibilità e il fondamento delle doglianze ai sensi di questa disposizione
Norma richiamata in relazione alla collazione per imputazione: il valore del bene donato imputato alla quota del donatario deve essere valutato al tempo dell'apertura della successione (morte del donante), principio cui la Corte di Cassazione ha dato applicazione vincolante
Massime di principio
- Nella collazione per imputazione il bene donato e i beni che i coeredi non donatari prelevano devono essere stimati con riferimento al valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione (tempo della morte del donante), non al momento della divisione.
- La collazione per imputazione comporta due fasi distinte e connesse: l'addebito del valore dei beni donati sulla quota del donatario e il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni dalla massa ereditaria; entrambe le operazioni devono utilizzare il medesimo criterio di stima (valore all'apertura della successione).
- È necessario distinguere tra collazione e azione di riduzione: sono istituti diversi con conseguenze diverse, e la prescrizione o la rinuncia vanno valutate separatamente per ciascun istituto; il diritto alla collazione partecipa dell'imprescrittibilità propria dell'azione di divisione.
- Se una decisione di merito applica un criterio di valutazione errato (es. valori alla divisione invece che all'apertura della successione), la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per il rifacimento del progetto divisionale e per il ricalcolo dei conguagli.
- Le pretese di rimborso indicate nel testamento vanno valutate con attenzione alla fonte del diritto: va distinta la disposizione testamentaria da un debito sorto in comunione dopo l'apertura della successione; se la testatrice ha quantificato o successivamente precisato importi, questi possono costituire base per il rimborso.
- Le deduzioni su rinunce tacite o prescrizioni devono essere tempestivamente e specificamente dedotte e comprovate in sede di impugnazione; argomenti nuovi, non trattati in primo grado o in appello, possono risultare inammissibili se non adeguatamente posti in atti.
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