Cassazione Penale, Sentenza n. 21937/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) nullità della citazione a giudizio per notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. prima della preventiva verifica dell'idoneità del domicilio eletto, con conseguente vizio assoluto della formazione del contraddittorio; 2) vizio di motivazione per la dichiarazione di recidiva reiterata, con mancato confronto specifico della Corte d'appello con le deduzioni difensive circa la distanza temporale e la natura dei precedenti, e richiesta di escludere o non qualificare come reiterata la recidiva.
La decisione
La Corte (di legittimità) ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo, ha confermato la regolarità della notifica al difensore per via telematica alla luce della riforma (d.lgs. n.150/2022) e del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p.p., rilevando che l'imputato era assente al domicilio al momento della notificazione; sul secondo, ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e non viziata, avendo valutato gli elementi di fatto (tra cui l'evasione e il successivo reato predatorio) ai fini della qualificazione della recidiva reiterata. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento delle somme a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma delittuosa invocata per il capo di imputazione A (evasione). La sentenza conferma che l'episodio integrava il reato contestato.
artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.
Norme relative al furto e alle aggravanti: applicate per il capo B, la Corte ha confermato la condanna per il furto consumato nel bar.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Previsione processuale che autorizza la notifica al difensore quando la notificazione presso il domicilio sia impossibile o inefficace; la Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore anche per temporanea assenza dell'imputato.
Disciplina novellata dalla riforma Cartabia circa le notificazioni telematiche: la vocatio in iudicium va notificata in forma cartacea all'imputato, mentre altri atti possono essere notificati telematicamente al difensore; la Corte ha applicato correttamente la distinzione normativa e il nuovo regime.
d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (riforma Cartabia)
d.lgs. 10/10/2022, n. 150
Riforma del procedimento penale che ha modificato le regole sulle notificazioni; la Corte ha interpretato la riforma in senso sostanzialista evitando formalismi che avrebbero reso invalida la notifica dovendo privilegiare la conoscenza effettiva dell'atto.
Norma che autorizza la condanna alle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende: applicata alla luce della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Criteri di determinazione delle circostanze e del giudizio sulla personalità del reo: richiamato come parametro che il giudice deve considerare quando valuta la rilevanza delle precedenti condanne ai fini della recidiva.
art. 62, comma 4, cod. pen.
Norma che pone limiti nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti in presenza di recidiva; la difesa aveva richiamato il vincolo ma la Corte ha ritenuto correttamente applicata la disciplina nella motivazione di secondo grado.
art. 81, comma 4, cod. pen.
Disposizione sul cumulo e sugli aumenti per continuazione: richiamata dalla difesa in connessione con la qualificazione della recidiva, ma la Corte ha ritenuto regolare l'applicazione delle regole aumentative.
Massime di principio
- La notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima anche se eseguita quando l'imputato risulta temporaneamente assente dal domicilio eletto; non è sempre necessaria una previa indagine lunga sull'irreperibilità se al momento dell'accesso l'ufficiale notificatore non trova l'imputato.
- Con la riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022) va effettuata una distinzione tra la vocatio in iudicium (da consegnare in forma analogica all'imputato) e gli altri atti che possono essere notificati telematicamente al difensore; l'interpretazione sostanzialista privilegia la conoscenza effettiva dell'atto rispetto a formalismi.
- L'irreperibilità dell'imputato mantiene efficacia indipendentemente dal momento in cui viene formalmente comunicata agli uffici: ciò che conta è la situazione di fatto all'atto della notificazione.
- Il giudice deve motivare la sussistenza o l'esclusione della recidiva valutando i criteri di cui all'art. 133 c.p., ma la motivazione può essere anche succinta se dalla motivazione complessiva emerge il rigetto delle censure; non è obbligatorio un replica punto per punto a tutte le deduzioni difensive.
- La qualificazione della recidiva e la valutazione della pericolosità criminale sono valutazioni di fatto riservate al giudice e sindacabili in cassazione solo se la motivazione sia manifestamente illogica o mancante.
- La semplice precedenza temporale di una notifica telematica rispetto ad un'altra di pochi secondi non è di per sé sufficiente a determinare la nullità quando la conoscenza effettiva dell'atto sia stata comunque realizzata.
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