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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21937/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: 1) nullità della citazione a giudizio per notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. prima della preventiva verifica dell'idoneità del domicilio eletto, con conseguente vizio assoluto della formazione del contraddittorio; 2) vizio di motivazione per la dichiarazione di recidiva reiterata, con mancato confronto specifico della Corte d'appello con le deduzioni difensive circa la distanza temporale e la natura dei precedenti, e richiesta di escludere o non qualificare come reiterata la recidiva.

La decisione

La Corte (di legittimità) ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo, ha confermato la regolarità della notifica al difensore per via telematica alla luce della riforma (d.lgs. n.150/2022) e del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p.p., rilevando che l'imputato era assente al domicilio al momento della notificazione; sul secondo, ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e non viziata, avendo valutato gli elementi di fatto (tra cui l'evasione e il successivo reato predatorio) ai fini della qualificazione della recidiva reiterata. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento delle somme a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma delittuosa invocata per il capo di imputazione A (evasione). La sentenza conferma che l'episodio integrava il reato contestato.

  • artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.

    artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.

    Norme relative al furto e alle aggravanti: applicate per il capo B, la Corte ha confermato la condanna per il furto consumato nel bar.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Previsione processuale che autorizza la notifica al difensore quando la notificazione presso il domicilio sia impossibile o inefficace; la Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore anche per temporanea assenza dell'imputato.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Disciplina novellata dalla riforma Cartabia circa le notificazioni telematiche: la vocatio in iudicium va notificata in forma cartacea all'imputato, mentre altri atti possono essere notificati telematicamente al difensore; la Corte ha applicato correttamente la distinzione normativa e il nuovo regime.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Riforma del procedimento penale che ha modificato le regole sulle notificazioni; la Corte ha interpretato la riforma in senso sostanzialista evitando formalismi che avrebbero reso invalida la notifica dovendo privilegiare la conoscenza effettiva dell'atto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende: applicata alla luce della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione delle circostanze e del giudizio sulla personalità del reo: richiamato come parametro che il giudice deve considerare quando valuta la rilevanza delle precedenti condanne ai fini della recidiva.

  • art. 62, comma 4, cod. pen.

    art. 62, comma 4, cod. pen.

    Norma che pone limiti nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti in presenza di recidiva; la difesa aveva richiamato il vincolo ma la Corte ha ritenuto correttamente applicata la disciplina nella motivazione di secondo grado.

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    art. 81, comma 4, cod. pen.

    Disposizione sul cumulo e sugli aumenti per continuazione: richiamata dalla difesa in connessione con la qualificazione della recidiva, ma la Corte ha ritenuto regolare l'applicazione delle regole aumentative.

Massime di principio

  • La notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. è legittima anche se eseguita quando l'imputato risulta temporaneamente assente dal domicilio eletto; non è sempre necessaria una previa indagine lunga sull'irreperibilità se al momento dell'accesso l'ufficiale notificatore non trova l'imputato.
  • Con la riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022) va effettuata una distinzione tra la vocatio in iudicium (da consegnare in forma analogica all'imputato) e gli altri atti che possono essere notificati telematicamente al difensore; l'interpretazione sostanzialista privilegia la conoscenza effettiva dell'atto rispetto a formalismi.
  • L'irreperibilità dell'imputato mantiene efficacia indipendentemente dal momento in cui viene formalmente comunicata agli uffici: ciò che conta è la situazione di fatto all'atto della notificazione.
  • Il giudice deve motivare la sussistenza o l'esclusione della recidiva valutando i criteri di cui all'art. 133 c.p., ma la motivazione può essere anche succinta se dalla motivazione complessiva emerge il rigetto delle censure; non è obbligatorio un replica punto per punto a tutte le deduzioni difensive.
  • La qualificazione della recidiva e la valutazione della pericolosità criminale sono valutazioni di fatto riservate al giudice e sindacabili in cassazione solo se la motivazione sia manifestamente illogica o mancante.
  • La semplice precedenza temporale di una notifica telematica rispetto ad un'altra di pochi secondi non è di per sé sufficiente a determinare la nullità quando la conoscenza effettiva dell'atto sia stata comunque realizzata.

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