Sentenza n. 4795/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’autorizzazione alla realizzazione di una piscina a servizio di una struttura ricettiva situata nel Parco Naturale Regionale Boschi e Paludi del Rauccio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso contro il parere di diniego dell’Ufficio Parco. Ha dedotto che il TAR e l’amministrazione avessero erroneamente qualificato la piscina come intervento di nuova costruzione soggetto al divieto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a), della l.r. Puglia n. 25/2002. Secondo l’appellante, l’opera era una piscina fuori terra, prefabbricata, amovibile, di dimensioni modeste, funzionalmente asservita alla struttura ricettiva e qualificabile come pertinenza. Ha inoltre dedotto carenza istruttoria, falsa presupposizione e difetto di motivazione, sostenendo che l’amministrazione non avesse valutato la concreta conformazione dell’opera, la sua collocazione fuori terra e l’effettivo pregiudizio ai valori ambientali tutelati. La società ha infine sostenuto che l’intervento fosse coerente con le finalità di riqualificazione delle attività economiche perseguite dalla legge istitutiva del parco e non rientrasse nelle ipotesi di divieto dell’art. 4 della legge regionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego fondato sull’art. 4, comma 2, lettera a), della l.r. Puglia n. 25/2002, che vieta di costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri edificati nelle aree del parco. La piscina, considerate le sue dimensioni e le caratteristiche costruttive — struttura in acciaio prefabbricato posata su opere di fondazione e stabilizzazione, con contrafforti riempiti e rivestiti — incide in modo evidente, stabile e durevole sull’assetto del territorio e non può essere qualificata come pertinenza urbanistica. L’opera costituisce quindi nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001 e richiede il permesso di costruire. Il divieto regionale è stato ritenuto immediatamente efficace anche in assenza del piano territoriale dell’area naturale protetta previsto dalla legge regionale. Non era necessario un ulteriore accertamento analitico dello specifico pregiudizio ambientale, poiché il divieto opera direttamente per la localizzazione dell’opera al di fuori dei centri edificati e per la sua qualificazione come nuova costruzione. Le spese dell’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, lettera a), l.r. Puglia n. 25/2002
costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri edificati
La disposizione contiene un divieto direttamente efficace e precettivo, applicabile anche in assenza dell’approvazione del piano territoriale dell’area naturale protetta, agli interventi qualificabili come nuove costruzioni o nuove opere collocati all’esterno dei centri edificati.
art. 9 l.r. Puglia n. 25/2002
La mancata approvazione del piano territoriale dell’area naturale protetta non determina l’inefficacia o la caducazione implicita delle misure di salvaguardia direttamente previste dall’art. 4 della legge regionale.
art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001
La piscina, per dimensioni, caratteristiche fisico-strutturali e incidenza stabile sul territorio, è stata qualificata come intervento di nuova costruzione.
art. 10 d.P.R. n. 380/2001
La realizzazione dell’opera, in quanto nuova costruzione, richiede il previo rilascio del permesso di costruire.
Massime di principio
- Una piscina che comporti opere invasive e durevoli sul suolo, incida stabilmente sull’assetto urbanistico e sulla consistenza dell’immobile costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001 e richiede il permesso di costruire, anche se funzionalmente collegata a un edificio esistente e destinata al servizio dei suoi ospiti.
- Un’opera non può essere qualificata come mera pertinenza urbanistica quando presenta autonomia funzionale e un’incidenza significativa e durevole sul territorio; la qualificazione dipende dalle concrete dimensioni e caratteristiche costruttive, non soltanto dal collegamento funzionale con il fabbricato principale o dalla sua amovibilità dichiarata.
- Le misure di salvaguardia direttamente previste dalla legge istitutiva di un’area naturale protetta possono avere efficacia immediata e cogente anche prima dell’approvazione del piano territoriale dell’area, se la legge non subordina espressamente tale efficacia all’adozione del piano.
- Il divieto legislativo di realizzare nuove costruzioni o opere fuori dai centri edificati in un’area protetta opera in ragione della qualificazione dell’intervento e della sua localizzazione; pertanto, non è necessario un ulteriore esame analitico dello specifico pregiudizio ambientale quando la fattispecie ricade direttamente nel divieto normativo.
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