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Legge

L.R. Puglia 25/2002

Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio"(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 25/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il Parco naturale regionale Bosco e paludi di Rauccio nel territorio del Comune di Lecce, ne definisce finalità, perimetro provvisorio e principali divieti di tutela fino al piano del parco. Disciplina anche l’Ente di gestione e i suoi organi. È ancora vigente, ma contiene soprattutto norme istitutive e di assetto del parco.

Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio" in Puglia

Istituzione del Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Rauccio”

La legge regionale della Puglia istituisce il Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Rauccio”, ricadente nel territorio del Comune di Lecce, e ne fissa l’assetto di tutela in attesa del piano del parco. Il provvedimento definisce le finalità ambientali e territoriali dell’area protetta, la zonizzazione provvisoria, i principali divieti e l’ente competente alla gestione.

Perimetrazione e delimitazione dell’area protetta

Il perimetro del parco è quello riportato nella cartografia allegata alla legge, che ne costituisce parte integrante. La cartografia originale è depositata presso l’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, mentre copie conformi sono depositate presso la Provincia e il Comune di Lecce. I confini devono essere resi visibili mediante apposita tabellazione, a cura dell’Amministrazione provinciale di Lecce e con finanziamento regionale.

Finalità del parco

La disciplina individua una pluralità di obiettivi di conservazione e valorizzazione, tra cui:

  • tutela e recupero delle biocenosi, degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario;
  • salvaguardia dei valori paesaggistici, degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici;
  • tutela dei beni storico-architettonici, antropologici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
  • incremento della superficie e della funzionalità ecologica degli ambienti umidi e forestali;
  • recupero e salvaguardia del sistema dunale;
  • promozione di una gestione razionale della risorsa idrica, compatibile con l’irrigazione agricola e con la tutela delle acque superficiali e sotterranee;
  • sviluppo di educazione ambientale, formazione, ricerca scientifica e attività ricreative sostenibili;
  • realizzazione di infrastrutture per la mobilità lenta e l’accoglienza diffusa;
  • recupero e riqualificazione del sistema insediativo costiero per ridurne l’impatto ambientale e paesaggistico;
  • promozione e riqualificazione di attività economiche compatibili, in particolare turismo, agricoltura, artigianato e servizi.

Zonizzazione provvisoria e pianificazione

Fino all’approvazione del piano del parco, l’area è suddivisa in:

  • zona 1, o zona centrale;
  • zona 2, o fascia di protezione.

La cartografia allegata individua tali zone e il piano potrà modificarne i confini per una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

Regime di tutela e divieti generali

Su tutto il territorio del parco, oltre al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, sono vietate una serie di attività potenzialmente lesive dell’ambiente naturale. In particolare non è consentito:

  • aprire nuove cave;
  • esercitare l’attività venatoria, salvi i controlli faunistici e i prelievi per ricerca e studio autorizzati dall’ente di gestione;
  • alterare le condizioni di vita degli animali;
  • raccogliere o danneggiare specie vegetali spontanee, salvo interventi scientifici autorizzati e le attività connesse alle pratiche agro-silvo-pastorali;
  • asportare minerali e materiale di interesse geologico, salvo prelievi scientifici autorizzati;
  • introdurre specie faunistiche e floristiche non autoctone;
  • realizzare movimenti di terra tali da modificare in modo consistente la morfologia del terreno;
  • alterare gli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o comunque incidere sulle finalità del parco;
  • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade abilitate, salvo i mezzi di servizio e quelli impiegati nelle attività agro-silvo-pastorali;
  • costruire nuove strade o ampliare le esistenti, se non per attività agro-silvo-pastorali o di fruizione naturalistica;
  • aprire discariche.

Divieti edilizi e tutela del suolo prima del piano del parco

Fino all’approvazione del piano del parco è vietato:

  • costruire nuovi edifici o opere all’esterno dei centri edificati, come delimitati dalla normativa statale; per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto può essere esteso anche all’area edificata compresa nel perimetro;
  • mutare la destinazione dei terreni, salve le normali operazioni connesse alle attività agricole, forestali e pastorali sui terreni in coltivazione;
  • effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza autorizzazione dei competenti uffici dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste.

Deroghe per l’attività agro-silvo-pastorale nella zona 2

Prima dell’approvazione del piano territoriale del parco, la struttura regionale competente, d’intesa con l’ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti relativi a nuove costruzioni e mutamento di destinazione dei terreni, ma solo nella zona 2 e soltanto per esigenze agro-silvo-pastorali. In tale ambito sono ammessi:

  • trasformazione e/o ampliamento di edifici rurali esistenti fino al limite massimo del 15% della superficie utile;
  • interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario connessi alle normative vigenti in materia agro-zootecnica.

Le deroghe restano subordinate al rispetto di eventuali prescrizioni urbanistiche più restrittive e all’uso di tipologie edilizie e tecnologie costruttive della tradizione locale, senza interferenze con i valori naturalistici e ambientali presenti.

Interventi consentiti e diritti preesistenti

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti. Restano inoltre salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, tranne i diritti esclusivi di caccia e gli altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal Commissario competente su istanza dell’ente di gestione.

Ente di gestione del parco

La gestione del parco è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi della l.r. 19/1997. L’ente è chiamato a gestire il Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Rauccio”.

Gli organi dell’ente sono:

  • Presidente;
  • Consiglio direttivo;
  • Giunta esecutiva;
  • Collegio dei revisori dei conti;
  • Comunità delle aree naturali protette.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri nella prima riunione, ha la rappresentanza legale dell’ente, ne coordina l’attività e resta in carica per la durata del Consiglio direttivo. La carica è incompatibile con numerose funzioni politiche regionali, provinciali, di comunità montana e comunali.

Consiglio direttivo e composizione degli organi

Il Consiglio direttivo dell’ente è composto da:

  • quattro rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno, di cui uno in rappresentanza del Comune di Lecce;
  • tre rappresentanti del Consiglio regionale con comprovata esperienza in conservazione dell’ambiente e pianificazione territoriale;
  • due rappresentanti del Consiglio provinciale di Lecce;
  • due rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • due rappresentanti delle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell’ambiente e operanti in ambito regionale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge al proprio interno un Vice Presidente. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Per Giunta esecutiva, Collegio dei revisori e Comunità delle aree naturali protette, la legge rinvia alla disciplina generale della l.r. 19/1997.

Ambito territoriale e rilevanza applicativa

La legge ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Puglia e disciplina un’area protetta localizzata nel Comune di Lecce. In quanto legge istitutiva del parco, conserva un rilievo pratico per la disciplina della gestione e dei vincoli dell’area, nonostante molte disposizioni abbiano natura strutturale e siano integrate dalla pianificazione del parco e dalla normativa regionale richiamata.

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