Cassazione Penale, Sentenza n. 32599/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza del detenuto diretta a ottenere il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare umanitaria. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 147, comma primo, n. 2, c.p. e dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., nonché vizio di motivazione. Ha sostenuto che una consulenza tecnica di parte aveva evidenziato l'incompatibilità della detenzione con condizioni patologiche particolarmente gravi, anche per le implicazioni quoad vitam, e che il carcere determinava un trattamento contrario al senso di umanità. La difesa ha inoltre lamentato l'impossibilità di usufruire in ambiente penitenziario dei necessari trattamenti riabilitativi e protesici, nonché dell'ossigenoterapia, e il mancato espletamento di una perizia. Sono stati richiamati anche l'età avanzata del detenuto, l'asserita assenza di pericolosità sociale, la funzione rieducativa della pena e il diritto alla salute. La Corte ha ritenuto infondate le censure, rilevando che il Tribunale aveva confrontato la consulenza di parte con la documentazione sanitaria carceraria, aveva escluso una patologia con pericolo di vita e aveva accertato che le terapie necessarie, inclusa la terapia farmacologica per le patologie osteo-articolari e l'utilizzo del dispositivo CPAP per le apnee notturne, erano praticabili e praticate in carcere. La doglianza relativa al mancato uso del dispositivo CPAP è stata ritenuta generica e meramente assertiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che il differimento facoltativo della pena per motivi di salute non richiede un'incompatibilità assoluta tra patologia e detenzione, ma presuppone una malattia grave, tale da porre in pericolo la vita, da richiedere cure non facilmente praticabili in carcere oppure da determinare sofferenze aggiuntive ed eccessive incompatibili con il diritto alla salute e con il senso di umanità. Nel caso concreto, il Tribunale aveva fondato la decisione su dati sanitari ritenuti sufficienti e concreti; pertanto non era necessaria una nuova perizia. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la valutazione sull'età e sulla funzione rieducativa della pena, nonché sul bilanciamento tra condizioni di salute ed esigenze di sicurezza collettiva. È stata disposta, ove ricorrenti i presupposti, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute
Il differimento non richiede un'incompatibilità assoluta tra patologia e detenzione, ma richiede una malattia grave che ponga in pericolo la vita, renda non facilmente praticabili in carcere le cure necessarie oppure provochi sofferenze aggiuntive ed eccessive, incompatibili con il diritto alla salute e con il senso di umanità.
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
detenzione domiciliare per motivi di salute, cosiddetta umanitaria
La doglianza relativa alla detenzione domiciliare umanitaria è stata esaminata nel quadro della verifica concreta della compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi
La Corte dispone l'annotazione relativa all'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, ricorrendone i presupposti.
Massime di principio
- Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute non presuppone un'incompatibilità assoluta tra la patologia e la detenzione; è sufficiente che la malattia sia tale da porre in serio pericolo la vita, da richiedere cure non facilmente praticabili in carcere oppure da causare sofferenze aggiuntive ed eccessive, incompatibili con il diritto alla salute e con il senso di umanità del trattamento penitenziario.
- Il giudice di sorveglianza deve bilanciare l'interesse del condannato a ricevere cure adeguate con le esigenze di sicurezza della collettività, valutando non solo l'astratta idoneità dei presidi sanitari penitenziari, ma anche la loro concreta adeguatezza rispetto alle specifiche condizioni cliniche e alle possibili ripercussioni del mantenimento della detenzione.
- Quando il rigetto dell'istanza è fondato su documentazione sanitaria concreta e aggiornata, che consente di ritenere praticabili e praticate in carcere le terapie necessarie, il giudice non è tenuto a disporre una perizia d'ufficio soltanto perché la consulenza di parte prospetta conclusioni differenti.
- La contestazione dell'effettiva disponibilità o utilizzazione di un trattamento sanitario in carcere deve essere specifica e indicare le circostanze concrete che ne avrebbero impedito l'accesso; una mera affermazione contraria rispetto alla motivazione del giudice di sorveglianza è inidonea a fondare il vizio di motivazione.
- L'età avanzata del condannato, considerata isolatamente, non determina il differimento della pena per motivi di salute; essa deve essere valutata insieme alle condizioni cliniche, alla concreta compatibilità della detenzione con il senso di umanità e alla funzione rieducativa della pena.
- Ai fini del differimento facoltativo della pena, l'elaborato tecnico difensivo deve individuare specificamente le cure o i trattamenti necessari e spiegare per quale ragione essi non possano essere concretamente praticati nell'ambiente penitenziario.
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